Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, sostenendo che l'interrogatorio svolto nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza fosse nullo/inesistente. La doglianza si fondava sull'affermazione che il difensore non aveva ricevuto copia degli atti relativi alla convalida (partecipazione della difesa a distanza), con conseguente violazione del diritto di difesa e delle norme processuali (richiamate artt. 453, 455, 178 lett. c), 179, 182, 388, 391 c.p.p., nonché artt. 24 e 111 Cost.). Il ricorrente aveva già sollevato l'eccezione davanti al G.I.P. e al Tribunale del Riesame, e aveva proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa alla nullità dell'udienza di convalida debba essere dedotta con il mezzo specifico del ricorso per cassazione previsto dall'art. 391, comma 4, c.p.p.; inoltre la Corte ha richiamato che la stessa Corte di Cassazione aveva già trattato e dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla presunta nullità in data 07/09/2022, con effetto preclusivo (divieto di bis in idem). Alla luce di ciò l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato risultava priva del presupposto logico-giuridico e manifestamente infondata. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 391, comma 4
art. 391, comma 4, cod.proc.pen.
La Corte ricorda che le nullità verificatesi nell'udienza di convalida devono essere impugnate con ricorso per cassazione ex art. 391(4); pertanto la valutazione della nullità non può essere sollecitata dal giudice del dibattimento.
Codice di procedura penale, artt. 453 e 455
Richiamati dal ricorrente come norme processuali violate; la Corte non ha affrontato il merito della violazione perché la questione è soggetta al rimedio cassazionista e, inoltre, era stata già esaminata dalla Cassazione.
Codice di procedura penale, artt. 178 lett. c) e 179
artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Norme invocate a sostegno della nullità assoluta; la Corte osserva che l'accertamento di tali nullità spettava al rimedio davanti alla Cassazione e che, essendo già intervenuta la Cassazione, la questione è preclusa.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. c) ed e)
art. 606 lett. c) e e) c.p.p.
Argomenti di censura richiamati dal ricorrente (violazione di norme processuali e carenza/motività apparente): la Corte non ha esaminato questi profili sul merito per motivo di inammissibilità e preclusione derivante dalla precedente pronuncia della Cassazione.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 111
Richiamati dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ritiene che tali profili non possano essere riesaminati nel presente rimedio, posto che la regolarità dell'interrogatorio e dell'udienza di convalida era già stata accertata dalla Corte di Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 611
Norma procedurale evocata in relazione alla trattazione dell'atto in udienza; la Corte ha proceduto secondo tale modalità ma ha ritenuto comunque il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Le nullità relative all'udienza di convalida dell'arresto devono essere impugnate con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.p.; non sono sindacabili nel giudizio di merito tramite altri rimedi.
- Se la Corte di Cassazione ha già deciso sulla stessa questione (anche dichiarando inammissibile il ricorso), la questione è preclusa e sussiste divieto di bis in idem: tentativi successivi di rimettere la stessa censura sono inammissibili.
- Obiezioni su mancata disponibilità di atti da parte del difensore o su partecipazione a distanza devono essere sollevate tempestivamente e con il mezzo processuale appropriato; l'errata scelta del rimedio espone al rigetto e a sanzioni.
- Gli appellanti devono valutare preventivamente la fattibilità del motivo nella sede scelta: questioni di nullità formali hanno spesso rimedi specifici e tassativi e non è efficace sollevarle in sedi diverse da quelle previste dalla legge.
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimenti ripetuti su medesimi punti possono comportare condanne alle spese e misure sanzionatorie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
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