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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 39/2025, RG 728/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 11/02/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 12/02/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202500771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all’amministrazione, non impugnata e quindi passata in giudicato. La decisione presupposta aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme relative agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza presupposta, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, volta a ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro presupposta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile, per l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e di una costituzione dell’amministrazione priva di contestazioni sostanziali, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inadempimento e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e a un’apposita istanza del creditore.
  • L’amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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