Cassazione Penale, Sentenza n. 571/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 8668/24.01.2024 emessa dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione, censurando la motivazione che aveva escluso la possibilità di prendere in considerazione motivi nuovi depositati dal difensore il 15 gennaio 2024 come tardivi per non aver rispettato il termine dei 15 giorni prima dell'udienza. Abbruzzese ha sostenuto che, trattandosi di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. era consentito enunciare motivi nuovi fino all'inizio della discussione, e pertanto ha chiesto la correzione della dicitura della sentenza impugnata (correzione della motivazione) senza chiedere altra modifica del dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il ricorso straordinario per la correzione di errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto in favore del condannato dopo pronuncia irrevocabile di condanna; trattandosi del presente ricorso, che investe una pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna (ma ha riguardato un'ordinanza del Tribunale del riesame su misura cautelare reale), il rimedio è inidoneo e pertanto inammissibile. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Secondo quanto dedotto dal ricorrente, la norma consente di enunciare motivi nuovi fino all'inizio della discussione nell'ambito del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame; la Corte non ha però esaminato il merito della questione poiché ha ritenuto il rimedio impugnatorio inammissibile per ragioni di natura soggettiva e istituzionale.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso straordinario per correzione di errore materiale o di fatto è previsto esclusivamente in favore del condannato dopo pronuncia irrevocabile di condanna; la disciplina è tassativa e non estensibile ad altre tipologie di provvedimenti di legittimità che non abbiano reso definitiva la condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è applicata per condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso risulta inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per correzione di errore materiale o di fatto (art. 625-bis) è rimedio eccezionale e tassativo: è ammissibile solo a favore del condannato dopo pronuncia irrevocabile di condanna e non può essere esteso ad altri tipi di provvedimenti.
- Non è ammesso utilizzare il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis per correggere decisioni della Corte di Cassazione che non hanno reso definitiva una condanna (es. decisioni su ordinanze del riesame, misure cautelari reali, questioni incidentali).
- Se l'oggetto del reclamo è esclusivamente la motivazione della Cassazione e la correzione non incide sul dispositivo o sull'irrevocabilità della condanna, è probabile che il rimedio sia dichiarato inammissibile.
- Per questioni procedurali come il deposito di motivi nuovi in Cassazione (richiamando l'art. 309 c.p.p. o simili), la valutazione sul rispetto dei termini va proposta e discussa nei gradi e nei rimedi ordinari; il ricorso straordinario non è lo strumento idoneo quando manchi il requisito soggettivo previsto dall'art. 625-bis.
- Quando si prospetta un ricorso potenzialmente inammissibile è opportuno valutare il rischio delle spese e delle sanzioni (tra cui il versamento alla Cassa delle Ammende) e considerare rimedi alternativi o la tempestiva impugnazione nei canali ordinari prima di ricorrere allo strumento straordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →