Cassazione Penale, Sentenza n. 4176/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 21/01/2021 che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (126 giorni disposti con pronuncia 227/19) per inadempimenti: mancata esecuzione di 24 giorni, violazione dei limiti orari, mancati contatti con l'UEPE e interruzione dei lavori dal 26/08/2020. Il difensore ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione per non aver conteggiato il periodo già eseguito e ha invocato l'applicazione dell'art. 186 comma 9-bis C.d.S. limitatamente al residuo.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata abbia violato il principio secondo cui, in caso di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto del periodo effettivamente svolto e procedere al ragguaglio e allo scomputo dalla pena residua ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 274/2000. L'ordinanza è stata annullata limitatamente agli effetti della revoca e rinviata al Tribunale di Cosenza per il nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. Decisione resa il 28/01/2022.
Norme richiamate
art. 186 comma 9-bis, D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
"la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca"
La Corte osserva che il tenore letterale ('ripristino') può far pensare all'applicazione integrale della pena originaria, ma la giurisprudenza interpreta la norma unitamente al richiamo all'istituto del lavoro di pubblica utilità per disporre il ripristino solo della pena residua, tenendo conto del periodo già eseguito mediante ragguaglio e scomputo.
art. 58, D.Lgs. 274/2000
"ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria"
L'art. 58 fornisce il criterio di ragguaglio secondo cui i giorni di lavoro di pubblica utilità devono essere considerati alla stregua di giorni di pena, consentendo di calcolare lo scomputo dalla pena originaria in caso di revoca parziale o totale della misura sostitutiva.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena che aveva originariamente disposto la misura sostitutiva (procedura di patteggiamento); richiamato per identificare la pena originaria sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- La revoca del lavoro di pubblica utilità per inadempimento non comporta automaticamente il riapplicarsi integrale della pena originaria senza considerare il periodo già eseguito.
- Il giudice che dispone la revoca deve quantificare i giorni effettivamente prestati e procedere al ragguaglio secondo l'art. 58 D.Lgs. 274/2000, scomputandoli dalla pena ancora da eseguire.
- Occorre una valutazione temporale e qualitativa delle violazioni (quando sono avvenute, gravità, continuità dell'esecuzione fino alla trasgressione) e non un automatismo nel ripristino della pena.
- La revoca può comunque comportare ulteriori conseguenze (es. sanzioni previste dall'art. 56 D.Lgs. 274/2000) ma tali responsabilità vanno distinte dall'operazione di calcolo della pena residua.
- In casi simili è opportuno che la difesa documenti puntualmente i periodi di lavoro effettivamente svolti e le eventuali cause giustificative delle sospensioni per facilitare il corretto ragguaglio e lo scomputo.
- Se il provvedimento di revoca non applica il criterio dello scomputo, è impugnabile e destinato all'annullamento con rinvio per un nuovo esame basato sul principio di diritto richiamato.
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