Sentenza n. 53/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 giugno 2024. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirlo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza è stata notificata al Ministero il 29 luglio 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 aprile 2025. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo all'attribuzione del beneficio tramite la Carta elettronica del docente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione secondo legge, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione un obbligo puntuale di attribuzione di un beneficio e l'amministrazione resta inadempiente, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del titolo.
- Nel caso di titolo giudiziale notificato a un'amministrazione statale e comportante obblighi di pagamento o attribuzione di somme, l'azione esecutiva può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- In presenza di un inadempimento non contestato dall'amministrazione e adeguatamente documentato dal ricorrente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico appartenente a una struttura istituzionalmente competente per la gestione della spesa oggetto del giudicato; quando svolge tali funzioni in ragione dell'ufficio ricoperto, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso.
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