Sentenza n. 3527/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2920/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.511,90, oltre interessi legali e spese, quale indennità sostitutiva per 24 giorni di ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, chiedendo il pagamento della somma e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente depositata in copia informatica, non identificava il TAR adito, la sentenza da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non era presente, tramite i propri difensori, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura contenente elementi sufficienti a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: tale modalità assicura l’autenticazione della sottoscrizione, ma non sostituisce la necessità che la procura individui specificamente la controversia e non dimostra, di per sé, che essa sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Ha escluso sia la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, sia la concessione dell’errore scusabile, non ravvisando un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto; la pronuncia dell’Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Quanto alla mancata adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha ritenuto sufficiente il rilievo della questione in udienza e ha considerato l’assenza dei difensori della ricorrente come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare oggetto del ricorso, parti contendenti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La copia informatica della procura separata depositata con il ricorso consente di considerarla apposta in calce ai fini delle modalità tecniche e dell’autenticazione, ma non elimina l’esigenza di una procura intrinsecamente specifica né dimostra la anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per sanare successivamente la carenza originaria della procura speciale, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando erano disponibili parametri interpretativi e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è richiesto, secondo il TAR, quando i difensori non siano presenti all’udienza o camera di consiglio in cui la questione viene rilevata.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica giustifica l’esigenza di un adempimento specifico e corretto nel conferimento della procura speciale.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria vincola le sezioni e, nel caso richiamato, impone di considerare la procura speciale anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire, attraverso il proprio contenuto, l’identificazione della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso e formulata in termini generici non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- La procura cartacea separata, depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diviene valida per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti: tale modalità attesta l’autografia mediante l’autenticazione del difensore, ma non sostituisce la specificità della procura né prova che essa preceda o sia coeva alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza originaria non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l’opzione meno cautelativa; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- Quando una questione rilevata d’ufficio viene posta in udienza o camera di consiglio e i difensori delle parti non sono presenti, l’assenza può essere valutata come rinuncia implicita alla facoltà di contraddire, senza necessità dell’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
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