Sentenza n. 424/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1578 del 2025: - del provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro stagionale- già rilasciato in favore del sig. Tadlaoui Aziz, pratica P-FI/L/Q/2023/101421- adottato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in data 8.4.2025 - e del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in pari data, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro; - nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, conosciuto e non, con riserva di introdurre motivi aggiunti. quanto al ricorso n. 1581 del 2025: per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro stagionale pratica P-FI/L/Q/2023/101420, già rilasciato in favore del sig. Ellouizi Youssef, adottato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in data 8.4.2025 e del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in pari data, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro; - nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, conosciuto e non, con riserva di introdurre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale già rilasciati
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le revoche adottate dalla Prefettura di Firenze, deducendo violazione degli artt. 3, 6, 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili. In particolare, hanno lamentato che l’Amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione trasmesse via PEC il 12 dicembre 2024 in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento e al preavviso di revoca. La documentazione attestava il miglioramento della situazione economica della società datrice di lavoro, mediante un conto economico con utile superiore a 30.000 euro, fatture emesse, un contratto di appalto e ulteriori prospettive di incasso. I ricorrenti hanno inoltre contestato la valutazione prefettizia circa l’insufficienza della capacità economica della società, fondata sul mancato raggiungimento della soglia di 30.000 euro, sul numero complessivo delle istanze presentate nei diversi decreti flussi e sul precedente utilizzo del fatturato in una procedura di ricongiungimento familiare poi non perfezionata. La Prefettura, nei provvedimenti del 8 aprile 2025, ha riprodotto le motivazioni del preavviso, affermando che non risultavano caricate integrazioni utili, senza confrontarsi con la documentazione effettivamente ricevuta.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e li ha accolti, annullando entrambi i provvedimenti di revoca. Ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo. La Prefettura aveva omesso di valutare osservazioni e documenti tempestivamente trasmessi e pertinenti, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione. La motivazione finale era meramente stereotipata e riproduceva il preavviso, senza spiegare perché la documentazione non fosse stata considerata e senza aggiornare la valutazione alla situazione economica sopravvenuta. Il giudice ha inoltre rilevato che la soglia di 30.000 euro non costituisce un limite rigido né può essere applicata mediante automatismi o moltiplicazioni per il numero delle richieste; essa è soltanto un indice iniziale da valutare insieme alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al fatturato, ai dipendenti, al costo del lavoro e alle concrete esigenze aziendali. La verifica deve essere dinamica, individualizzata e riferita alla capacità effettiva di sostenere i costi dei lavoratori realmente assunti, non al mero numero astratto delle domande presentate. Nel caso concreto, la Prefettura non aveva distinto tra dieci richieste astrattamente presentate e due sole assunzioni effettivamente realizzate, né aveva considerato che la procedura di ricongiungimento familiare non aveva prodotto obblighi economici. Sono stati ravvisati difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione apparente, violazione della partecipazione procedimentale e difetto di proporzionalità. L’Amministrazione è stata obbligata a riesaminare le posizioni alla luce dell’intera documentazione acquisita e dei principi conformativi indicati. Le spese di lite sono state compensate. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
artt. 3, 6, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Impongono la motivazione del provvedimento, la partecipazione procedimentale e l’esame effettivo delle osservazioni e della documentazione presentate dal privato prima dell’adozione dell’atto finale.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
Richiede la verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro, mediante una valutazione concreta e riferita alle effettive esigenze occupazionali.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Impone una verifica caso per caso della sostenibilità economica delle assunzioni, considerando i lavoratori effettivamente impiegati e i relativi costi.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
La soglia di 30.000 euro di reddito imponibile o fatturato costituisce un parametro indicativo e non un limite rigido automaticamente applicabile o moltiplicabile per il numero dei lavoratori richiesti.
Circolare INL n. 3/2022
La capacità economica deve essere valutata in riferimento al numero di domande presentate […] sulla base dei contratti collettivi e delle tabelle del costo del lavoro.
I parametri economici devono essere valutati congiuntamente e integrati con ulteriore documentazione, mediante un’asseverazione dettagliatamente argomentata e riferita alle effettive esigenze dell’impresa.
Nota INL n. 2066/2023
La congruità non è riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi.
La verifica deve fondarsi sull’andamento economico-finanziario concreto dell’impresa, sugli inquadramenti, sulle ore lavorate, sul costo del lavoro e sugli oneri contributivi, senza automatismi fondati su soglie aritmetiche.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
Consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il dimezzamento dei compensi professionali nei casi previsti per il processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca di un nulla osta al lavoro, l’Amministrazione deve esaminare in modo effettivo, puntuale e motivato le osservazioni e la documentazione tempestivamente presentate dal privato ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990; la loro omissione determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro deve essere concreta, dinamica e aggiornata, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti durante il procedimento che attestino la crescita dell’attività o il miglioramento della situazione economico-finanziaria.
- La soglia di 30.000 euro di reddito imponibile o fatturato ha natura indicativa e non costituisce un limite rigido né può essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori richiesti; occorre un giudizio complessivo sulla congruità della capacità economica dell’impresa.
- Nel caso di richieste plurime di lavoratori, la verifica della capacità economica deve distinguere tra il numero astratto delle domande presentate e le assunzioni effettivamente realizzate, rapportando la sostenibilità economica ai costi dei lavoratori concretamente impiegati e degli eventuali nuovi lavoratori.
- La motivazione di un provvedimento di revoca non è adeguata quando si limita a riprodurre il preavviso di rigetto e afferma genericamente l’assenza di integrazioni, se dagli atti risulta che documenti pertinenti sono stati ricevuti dall’Amministrazione e non esaminati.
- L’esercizio del potere di revoca deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza, attraverso una ponderazione aggiornata degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore straniero, soprattutto quando il lavoratore sia già entrato regolarmente in Italia e il rapporto di lavoro sia stato instaurato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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