Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2899/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione prot. n. 99402 del 27/11/2024 del Comune di Acerra – II Direzione – SUAP e Imprese Sociali – Gare – Agricoltura, recante Comunicazione di improcedibilità dell''istanza prot. n. 95022 del 13/11/2024 – SUAP n. 3702. Codice e Nome Sito ILIAD: NA80011_012 – Acerra Cimitero proposta da Iliad per il rilascio dell''autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 per l''installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Acerra (NA), in Via Molino Vecchio, n. 2, individuata in catasto al Foglio di mappa 34, particella 1453 (doc. 1); - della determinazione prot. n. 98909 del 26/11/2024 della Dirigente della V Direzione - Abusivismo e Condono Edilizio - Ambiente e Riqualificazione urbana - Predisposizione e realizzazione attività inerenti al P.U.C. - SUE - SUAP - Igiene Urbana del Comune di Acerra, trasmessa ad Iliad in data 27/11/2024 dal Comune di Acerra, recante parere negativo al rilascio dell''autorizzazione proposta da Iliad ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l''installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Acerra (NA), in Via Molino Vecchio, n. 2, individuata in catasto al Foglio di mappa 34, particella 1453 (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand''anche non conosciuto; nonché, per quanto occorrer possa, per l''annullamento in parte qua - dell''art. 59 del Piano Urbanistico Comunale (anche solo “PUC”) del Comune di Acerra nella parte in cui reca un limite distanziale di localizzazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree adiacenti ai siti sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici, fissato nella misura minima di 200 mt (doc. 4); - delle Norme Tecniche di Attuazione (anche solo “NTA”) al Piano Regolatore Generale (anche solo “PRG”) del Comune di Acerra, e in particolare delle disposizioni relative alla zona omogenea R -Rispetto, zona di rispetto cimiteriale, nella parte in cui vengano interpretate come recanti un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche (doc. 5); - delle Norme Tecniche di Attuazione (anche solo “NTA”) al Piano Regolatore Generale (anche solo “PRG”) del Comune di Acerra, e in particolare delle disposizioni relative alla zona omogenea E -Agricola e viabilità esistente, nella parte in cui vengano interpretate come recanti un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche (doc. 5); - dell'art. 37 del Piano Urbanistico Comunale (anche solo “PUC”) del Comune di Acerra che detta disposizioni relative alla zona E1 – Area agricola ordinaria in cui rientra l''impianto Iliad oggetto di istanza di autorizzazione, ove interpretato come recante un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree agricole ordinarie (doc. 4); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 settembre 2025: - della nota del Segretario Generale del Comune di Acerra prot. 65761 del 1° agosto 2025 (doc. 18) nelle parti in cui (i) ribadisce l’irrealizzabilità del sito individuato da Iliad con istanza di autorizzazione unica ex artt. 44 e 49 CCE del 13.11.2024 e (ii) propone un sito alternativo distante da quello oggetto del presente contenzioso e non conciliabile con il piano di copertura Iliad; - del parere negativo prot. n. 42154 del 20.05.2025 della V Direzione - Abusivismo e Condono Edilizio - Ambiente e Riqualificazione urbana - Predisposizione e realizzazione attività inerenti al P.U.C. - SUE - SUAP - Igiene Urbana del Comune di Acerra, di contenuto non noto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e comunicazione di improcedibilità dell’istanza unica per l’installazione di una stazione radio base, fondati sulla presenza di una scuola a circa 200 metri e sull’incompatibilità con la disciplina urbanistica e della zona di rispetto cimiteriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore ha impugnato la comunicazione comunale di improcedibilità, il parere negativo reso nell’ambito della conferenza di servizi e, in via subordinata, le disposizioni del PUC e del PRG ritenute ostative all’intervento. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, delle norme sulla fascia di rispetto cimiteriale e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, sostenendo che gli impianti di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono costruzioni incompatibili con il vincolo cimiteriale; 2) illegittimità del limite di 200 metri previsto dall’art. 59 delle NTA del PUC rispetto a una scuola, in quanto limite generalizzato alla localizzazione, in contrasto con l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, con gli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 e con il principio di proporzionalità, nonché indebita sostituzione del Comune alle valutazioni dell’ARPA sull’esposizione elettromagnetica; 3) violazione della disciplina urbanistica relativa alle aree agricole, per genericità del diniego e insussistenza di un divieto di installazione degli impianti e delle opere accessorie; 4) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancata ponderazione di soluzioni alternative. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la nota comunale che ribadiva l’irrealizzabilità del sito e proponeva un’area alternativa, ritenuta incompatibile con il piano di copertura, nonché un ulteriore parere negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo sufficiente la legittimità di una sola delle autonome motivazioni poste a fondamento dell’atto plurimotivato e assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto legittimo il rilievo relativo alla presenza della scuola a circa 200 metri. L’art. 8, comma 6, l. 36/2001 consente ai Comuni di individuare specifici siti sensibili e criteri localizzativi volti a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, mentre vieta limitazioni generalizzate riferite ad ampie porzioni del territorio. L’art. 59 delle NTA del PUC è stato qualificato come criterio specifico riferito a categorie determinate di edifici sensibili, non come divieto generalizzato, poiché non è stato dimostrato che produca una preclusione totale o quasi totale della localizzazione degli impianti nel territorio comunale. La presenza di una scuola costituisce un sito sensibile meritevole di tutela rafforzata e il Comune ha inoltre indicato una localizzazione alternativa. Il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto è stato respinto perché il contraddittorio procedimentale è stato successivamente recuperato: l’operatore ha potuto presentare osservazioni, senza però fornire elementi tecnici utili a superare il vincolo o a individuare soluzioni alternative equivalenti. Sono state respinte anche le censure sulla localizzazione alternativa. L’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 259/2003 esprime un dovere di collaborazione e una regola di condotta per favorire la realizzazione delle reti, ma non rende automaticamente illegittimo il diniego qualora non si raggiunga una soluzione alternativa; non è esclusa, in via residuale, l’opzione zero. Il dovere di collaborazione è reciproco e grava anche sull’operatore, che, disponendo delle conoscenze tecniche necessarie, deve proporre siti o soluzioni tecniche alternative idonee a produrre il medesimo effetto. L’operatore si è limitato a contestare l’idoneità del sito comunale senza indicare alternative tecnicamente equivalenti. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    Gli impianti di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria; il principio di necessaria capillarità della rete non esclude tuttavia criteri localizzativi specifici posti a tutela di siti sensibili.

  • artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Disciplinano l’istanza unica e il procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; il diniego può fondarsi sulla legittima incompatibilità dell’intervento con uno specifico criterio localizzativo.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio […]

    Sono ammessi criteri localizzativi riferiti a siti sensibili specificamente individuati, mentre sono vietate limitazioni generalizzate; la legittimità di una distanza da un sito sensibile va verificata in concreto, considerando l’effetto sulla copertura della rete.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. (…)

    Impone alle amministrazioni un dovere di leale collaborazione e di adeguata istruttoria per ricercare soluzioni alternative, ma opera come regola di condotta e non comporta automaticamente l’illegittimità del diniego quando una soluzione alternativa non sia individuata o non sia tecnicamente possibile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’eventuale omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il contraddittorio sia stato successivamente recuperato e l’interessato non dimostri di avere elementi utili e concreti da sottoporre all’amministrazione per superare le ragioni ostative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento plurimotivato resiste all’impugnazione quando almeno una delle ragioni autonome poste a fondamento risulti legittima; le censure contro le altre motivazioni possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere un provvedimento amministrativo plurimotivato; il giudice può quindi assorbire le censure rivolte contro le ulteriori ragioni dell’atto, poiché la conservazione del provvedimento elimina l’interesse all’esame delle altre doglianze.
  • L’art. 8, comma 6, della l. 36/2001 consente ai Comuni di stabilire criteri localizzativi specifici, anche distanze o divieti riferiti a singoli siti sensibili quali scuole e ospedali, ma vieta limitazioni generalizzate riferite ad aree ampie o indeterminate del territorio.
  • La legittimità di un criterio distanziale relativo a un sito sensibile non dipende dalla mera esistenza della distanza, ma dalla verifica concreta che la misura non comprometta la capillarità e la copertura della rete e sia funzionale alla tutela di interessi generali, senza derogare ai valori soglia stabiliti dalla legislazione statale.
  • Il dovere dell’amministrazione di individuare una localizzazione o soluzione alternativa per gli impianti di comunicazione elettronica è un dovere di collaborazione e di adeguata istruttoria, non una garanzia assoluta del conseguimento di un sito alternativo né un ostacolo alla possibilità, residuale, di negare l’autorizzazione quando una soluzione tecnicamente praticabile non sia individuata.
  • Il dovere di collaborazione nella ricerca di una soluzione alternativa è reciproco: l’operatore, quale soggetto titolare delle conoscenze tecniche e delle esigenze di copertura, deve proporre siti o soluzioni tecniche alternative concretamente idonei a produrre il medesimo effetto; la mera contestazione dell’alternativa proposta dall’amministrazione non è sufficiente.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non conduce all’annullamento quando, nel successivo sviluppo procedimentale o processuale, l’interessato abbia potuto partecipare e non dimostri di disporre di elementi utili a superare le ragioni ostative dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.