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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21176/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Torino che ha disposto la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria finlandese in esecuzione di mandato di arresto europeo per una condanna da parte della Corte d'appello di Turku (14/03/2024) a 2 anni di reclusione, di cui residuano 1 anno e 11 mesi. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 18-ter legge n.69/2005 per mancata prova di notifica della data dell'udienza e incertezza circa l'assistenza da difensore; omissione di valutazione dell'eventuale espulsione dalla Finlandia; 2) violazione dell'art. 24 legge n.69/2005 per mancata valutazione favorevole di un rinvio della consegna in presenza di procedimenti pendenti in Italia (di maggiore rilevanza e possibili riti alternativi); 3) violazione dell'art. 18-bis commi 2 e 2-bis legge n.69/2005 per mancata applicazione del motivo di rifiuto relativo alla condizione personale del cittadino di Stato terzo legittimamente ed effettivamente residente in Italia, con richiamo alla sentenza Corte costituzionale n.178/2023; 4) violazione dell'art.7 legge n.69/2005 sostenendo che la normativa finlandese prevede pena alternativa della multa e quindi assenza della soglia di doppia punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo manifestamente infondato perché il mandato di arresto e la sentenza impugnata attestano che il ricorrente era informato della data dell'udienza e ha conferito mandato a un difensore; l'incertezza tra difensore di fiducia o d'ufficio è irrilevante; la censura sull'espulsione è generica e priva di documentazione e va promossa davanti all'autorità dello Stato emittente; 2) secondo motivo inammissibile perché si traduce in una censura della motivazione della Corte territoriale e in una richiesta di diversa valutazione comparativa non consentita in sede di Cassazione; 3) terzo motivo infondato: dopo la giurisprudenza UE (C-700/21) e la pronuncia della Corte costituzionale n.178/2023 il legislatore ha modificato la disciplina (d.l. 13/6/2023 n.69 conv. con legge n.103/2023) introducendo i criteri per valutare il radicamento; la Corte d'appello ha valutato e ritenuto insufficienti gli elementi prodotti (es. comunicazione assunzione 26/02/2024) per dimostrare la residenza effettiva di almeno cinque anni; 4) quarto motivo manifestamente infondato: la verifica della doppia punibilità si effettua sul fatto come descritto nel mandato e sulla pena concretamente inflitta dall'autorità straniera, che nel caso supera i limiti previsti. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n.69 del 2005, art. 18-ter

    Il motivo di rifiuto basato su presunte irregolarità di notifica/assistenza è valutato alla luce delle attestazioni contenute nel mandato EAW; l'assenza di prova contraria rende il motivo infondato.

  • legge n.69 del 2005, art. 18-bis, commi 2 e 2-bis

    Introdotti indici per accertare il legittimo ed effettivo radicamento in Italia del cittadino di Stato terzo; la sentenza deve indicare gli elementi e i criteri di valutazione; la corte ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dal ricorrente.

  • legge n.69 del 2005, art. 6, comma 1-bis, lett. a e b

    L'attestazione che l'interessato era informato dell'udienza e che è stato patrocinato da un difensore soddisfa i requisiti; la natura del difensore (di fiducia o ufficio) è irrilevante ai fini del rifiuto.

  • legge n.69 del 2005, art. 24

    Il rinvio della consegna è valutazione discrezionale che tiene conto dello stadio dei procedimenti; la Corte territoriale ha esercitato tale discrezionalità ritenendola non favorevole al rinvio; la Cassazione non sostituisce tale valutazione con una alternativa.

  • legge n.69 del 2005, art. 7

    La verifica della doppia punibilità si effettua sul fatto come descritto nel mandato EAW e sulla pena concretamente inflitta dall'autorità straniera; non è necessario che coincidano le qualificazioni giuridiche; la pena inflitta nel caso supera la soglia richiesta.

  • decreto-legge 13 giugno 2023, n.69 convertito con legge 10 agosto 2023, n.103

    Ha esteso e precisato la disciplina sull'opposizione alla consegna per i cittadini di Stati terzi recependo gli orientamenti giurisprudenziali e positivizzando i criteri per valutare il radicamento.

  • sentenza Corte di Giustizia UE Grande Sezione C-700/21 (6 giugno 2023)

    Ha inciso sull'interpretazione del divieto di consegna per persone radicate in altro Stato, influenzando la modifica normativa italiana e l'approccio interpretativo del giudice nazionale.

  • sentenza Corte costituzionale n.178 del 2023

    Richiamata come base per la modifica normativa e per la valutazione dei parametri di radicamento che il giudice deve considerare e motivare.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n.21336 del 26/05/2021 Brocai; Sez. 6, n.13367 del 22/03/2018 Clinck)

    Costante orientamento secondo cui per la doppia punibilità conta la descrizione fattuale del fatto nel mandato e la pena concretamente inflitta dall'autorità straniera; non è necessaria la coincidenza formale degli elementi costitutivi.

Massime di principio

  • La legittimità della consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo si valuta sulla base delle attestazioni contenute nel mandato stesso: la prova che l'interessato era informato dell'udienza e che ha avuto assistenza legale rende inidonee censure generiche sulla notifica o sul tipo di difensore.
  • La richiesta di rinvio della consegna per procedimenti nazionali pendenti richiede una ponderazione discrezionale tra interessi contrastanti; la Cassazione non sostituisce la valutazione comparativa compiuta dalla corte di merito se fondata e motivata.
  • Per invocare il rifiuto di consegna sulla base del radicamento in Italia (art.18-bis), è necessario produrre elementi concreti e documentali che soddisfino i criteri previsti dalla norma; la decisione deve esplicitare i singoli elementi considerati.
  • La verifica della doppia punibilità si effettua sul fatto come descritto nel mandato e sulla pena concretamente inflitta dall'autorità straniera; non è richiesto che coincidano le qualificazioni giuridiche dei due ordinamenti.
  • Censure generiche, prive di allegazioni temporali e documentali o che chiedano una diversa rivalutazione dei fatti già motivata dalla corte territoriale sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • La presentazione di ricorsi infondati può comportare oltre alle spese processuali anche la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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