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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38650/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa ha dedotto insufficiente motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, rilevando che dalle poche conversazioni intercettate non emergono concrete circostanze dimostrative di tali pericoli; ha inoltre censurato l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il "tempo silente" (intervallo di un anno e otto mesi dai fatti) avrebbe dovuto essere valutato come elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità e recidiva

La decisione

Il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i reati di cui all'art. 416-bis c.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevale e può essere superata solo mediante elementi concreti come il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il tempo silente da solo non è sufficiente a superare la presunzione. In mancanza di altri elementi che dimostrino la cessazione del pericolo di recidiva, la custodia in carcere è stata mantenuta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata quale titolo giuridico per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dal Tribunale del riesame.

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto contestato (partecipazione all'associazione mafiosa): la gravità del reato innalza la rilevanza della presunzione speciale di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.

    Individuano le esigenze cautelari generali (inquinamento probatorio e pericolo di fuga); la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dalla valutazione sulla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi di tipo mafioso): la Corte ha ribadito la prevalenza di tale presunzione e che essa può essere superata solo con prove concrete di dissociazione o cessazione dell'attività associativa; il "tempo silente" da solo non è idoneo a superarla.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati collegati alla criminalità organizzata (art. 416-bis c.p.), vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) che ha rilevanza prevalente rispetto alle regole generali sulle esigenze cautelari.
  • Il cosiddetto "tempo silente" (periodo senza attività contestata) non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione di pericolosità: serve un elemento obiettivo e concreto, come il recesso dall'associazione, l'esaurimento dell'attività criminale, una collaborazione con la giustizia o un trasferimento comprovato che dimostri la cessazione del pericolo.
  • Quando tra i fatti contestati e l'adozione della misura intercorre un considerevole lasso di tempo, il giudice deve motivare puntualmente sull'attualità delle esigenze cautelari; in assenza di motivazione convincente o di elementi di dissociazione, la custodia cautelare può essere comunque confermata.
  • Le valutazioni sulla sussistenza di inquinamento probatorio o pericolo di fuga possono risultare assorbite dalla più specifica valutazione del pericolo di recidiva prevista dall'art. 275, comma 3; pertanto, per contrastare la misura cautelare in questi casi è efficace produrre prove dirette della cessazione del vincolo associativo.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve focalizzarsi su elementi concreti e documentabili (es. dichiarazioni di recesso, prova di inattività prolungata accompagnata da circostanze che ne giustifichino l'irreversibilità, collaborazione) per tentare di superare la presunzione di necessità della custodia in carcere.

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