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Sentenza

Sentenza n. 5855/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, che aveva ordinato all’Università di riesaminare la ricognizione dei posti disponibili per l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, escludendo la precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583 del 2022. Secondo l’appellante, la disciplina dell’immatricolazione e dello scorrimento della graduatoria unica nazionale, nonché quella dei trasferimenti e dei passaggi ad anni successivi al primo, impone di verificare i posti disponibili in relazione alle singole coorti e ai posti originariamente assegnati dal Ministero. L’Università ha sostenuto che gli studenti collocati utilmente nella graduatoria nazionale hanno priorità nell’iscrizione ad anni successivi al primo, mentre gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale possono accedere soltanto in via residuale, mediante avviso pubblico e selezione, nei limiti dei posti effettivamente liberatisi. Ha quindi contestato l’affermazione del TAR circa la coesistenza di due autonome graduatorie per i trasferimenti e i passaggi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dell’Università, alla luce del d.m. n. 583 del 2022 e dell’orientamento consolidato della Sezione, conforme ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2015. La disciplina distingue tra gli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e si sono collocati utilmente nella graduatoria unica, e gli studenti che chiedono trasferimento o passaggio senza aver partecipato alla selezione. Per questi ultimi l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata alla disponibilità di posti effettivamente resisi vacanti nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti, passaggi o altri istituti idonei a determinare la definitiva vacanza del posto. La disponibilità deve essere valutata nel rispetto del plafond assegnato dal Ministero a ciascuna coorte e delle necessarie verifiche sui crediti formativi e sulle propedeuticità. Il Consiglio di Stato ha escluso, pertanto, che la sentenza di primo grado potesse imporre una ricognizione dei posti svincolata dalla graduatoria nazionale e dalla consistenza delle singole coorti. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dello studente appellato e liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • d.m. n. 583/2022, art. 8, lett. b)

    L’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.

    L’immatricolazione è governata dalla graduatoria nazionale, dai posti attribuiti ai singoli atenei in sede di programmazione e dalle preferenze espresse dai candidati.

  • d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 11

    Disciplina la formazione e lo scorrimento della graduatoria unica nazionale fino alla saturazione dei posti disponibili negli atenei.

  • d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 12

    Regola l’iscrizione degli studenti ad anni successivi al primo nell’ambito della graduatoria unica nazionale, riconoscendo priorità agli studenti che hanno partecipato alla procedura selettiva e prevedendo l’accesso degli altri studenti in via residuale, ove sussistano posti disponibili.

  • d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 13

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.

    I trasferimenti e i passaggi ad anni successivi al primo sono consentiti esclusivamente nei limiti dei posti definitivamente vacanti nella relativa coorte, determinati in rapporto ai posti originariamente programmati dal Ministero, previa verifica dei crediti e delle propedeuticità.

  • Adunanza plenaria, sentenza n. 1/2015

    Gli atenei, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, devono determinare i posti disponibili per i trasferimenti considerando l’offerta potenziale, la ripartizione ministeriale dei posti per ciascuna coorte e le disponibilità effettive sul plafond della coorte di riferimento, stabilendo le modalità di graduazione delle domande nell’ambito di tali disponibilità.

Massime di principio

  • L’iscrizione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato deve rispettare la graduatoria unica nazionale, i posti assegnati dal Ministero ai singoli atenei e le preferenze espresse dai candidati, secondo la disciplina ministeriale vigente.
  • Gli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e si sono collocati utilmente nella graduatoria hanno priorità rispetto a coloro che chiedono trasferimento o passaggio senza aver partecipato alla selezione nazionale, i quali possono essere ammessi solo in via residuale e nei limiti dei posti disponibili.
  • I trasferimenti e i passaggi ad anni successivi al primo sono consentiti esclusivamente nei limiti dei posti definitivamente vacanti nella relativa coorte, determinati in rapporto ai posti originariamente assegnati dalla programmazione ministeriale.
  • La ricognizione dei posti disponibili deve essere effettuata con riferimento alle singole coorti e tenendo conto di rinunce, trasferimenti, passaggi e di ogni altro istituto idoneo a determinare la definitiva vacanza del posto, oltre che del riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità.
  • L’autonomia regolamentare degli atenei nella disciplina dei trasferimenti non consente di svincolare la determinazione dei posti disponibili dalla programmazione ministeriale e dalla consistenza delle singole coorti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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