Decreto ministeriale n. 2 del 08/01/2020
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa Note: - D.M. in corso di pubblicazione nella GURI - Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008: pubblicata nella GUUE C. 29 del 28.01.2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dispone la nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per Trapani con Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli, in sostituzione del precedente DM n. 322/2019. Definisce rotte, frequenze minime, capacità, tariffe massime per i residenti siciliani, regole di aggiornamento tariffario, obblighi operativi dei vettori, garanzie fideiussorie, poteri di verifica dell’ENAC e disciplina la procedura di gara qualora non pervengano accettazioni senza compensazione. L’imposizione decorre dal 15 luglio 2020 e si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1008/2008 e della normativa UE sugli aiuti di Stato per servizi di interesse economico generale.
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Trapani-Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da Trapani
Il decreto ridefinisce il regime di continuità territoriale aerea per l’aeroporto di Trapani, imponendo oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Trieste, Trapani-Brindisi, Trapani-Parma, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia e Trapani-Napoli. La disciplina è adottata nel quadro dell’art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e delle regole UE sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale.
Base normativa e ragioni dell’intervento
La misura nasce dall’esigenza di garantire collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi per la Sicilia, in particolare per il bacino d’utenza dello scalo di Trapani. Nel preambolo si richiamano la competenza ministeriale a imporre OSP, il cofinanziamento regionale minimo pari al 50% del contributo statale, le risorse rese disponibili dalla legge n. 208/2015 e dalla delibera CIPE n. 54/2016, nonché le interlocuzioni con la Commissione europea che hanno reso necessario rivedere il precedente impianto di imposizione.
Procedimento amministrativo e concertazione istituzionale
Il decreto dà atto della delega al Presidente della Regione Siciliana per la convocazione e la presidenza della Conferenza di servizi ex art. 14 della legge n. 241/1990, finalizzata a definire il contenuto degli OSP. Le risultanze della Conferenza del 12 dicembre 2019 hanno confermato l’impostazione già sperimentata, rimodulando i parametri tariffari e fissando la decorrenza al 15 luglio 2020. Il testo evidenzia anche l’opportunità di operare con procedure distinte per gli scali di Trapani e Comiso.
Rotte onerate e decorrenza degli oneri
Le rotte soggette a oneri di servizio pubblico sono:
- Trapani-Trieste e viceversa;
- Trapani-Brindisi e viceversa;
- Trapani-Parma e viceversa;
- Trapani-Ancona e viceversa;
- Trapani-Perugia e viceversa;
- Trapani-Napoli e viceversa.
L’imposizione diventa obbligatoria dal 15 luglio 2020. L’informativa relativa alla misura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 16, par. 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Requisiti dei vettori e modalità di accettazione
I vettori comunitari che intendono operare le rotte onerate senza esclusiva e senza compensazione devono presentare ad ENAC, per ciascuna rotta, l’accettazione del servizio secondo le modalità dell’allegato tecnico. Per l’accesso al servizio il vettore deve, tra l’altro:
- essere vettore aereo comunitario;
- possedere COA e licenza di esercizio rilasciati da autorità di uno Stato membro UE;
- disporre di aeromobili adeguati, in proprietà, dry lease o wet lease;
- vendere i biglietti secondo standard IATA tramite CRS, internet, telefono, biglietterie aeroportuali e rete agenziale;
- essere in regola con contribuzioni previdenziali e assistenziali;
- rispettare la legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili;
- impiegare aeromobili coperti da assicurazione conforme al regolamento (CE) n. 785/2004;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
ENAC verifica i requisiti, acquisisce il DURC e l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011.
Frequenze minime, orari e capacità
Per tutta la durata dell’anno sono imposte le seguenti frequenze minime:
- per Trieste, Brindisi, Parma, Ancona e Perugia: 2 voli settimanali per ciascuna tratta, in giorni differenti a scelta del vettore, con partenza da Trapani tra le 6:30 e le 17:00;
- per Napoli: 1 volo settimanale per ciascuna tratta, in un giorno a scelta del vettore, con partenza da Trapani tra le 6:30 e le 17:00.
Per i rientri gli orari sono liberi. Per tutte le rotte la capacità complessiva di ciascun aeromobile deve essere messa in vendita secondo il regime OSP. Eventuali variazioni di programmazione devono essere concordate preventivamente tra MIT, ENAC e Regione Siciliana, verificata la disponibilità del vettore e degli slot.
Tariffe massime per i residenti e libertà tariffaria per i non residenti
Per i residenti in Sicilia sono fissate tariffe massime agevolate, al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali, comprensive di fuel surcharge:
- Trapani-Trieste: € 45,00 a/r;
- Trapani-Brindisi: € 35,00 a/r;
- Trapani-Parma: € 45,00 a/r;
- Trapani-Ancona: € 35,00 a/r;
- Trapani-Perugia: € 35,00 a/r;
- Trapani-Napoli: € 35,00 a/r.
Per i non residenti le tariffe sono libere. I residenti in Sicilia hanno diritto alle tariffe agevolate; non è consentita l’applicazione di surcharge non previste per legge. Per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti è previsto un abbattimento del 30%.
Regole su modifiche, penali e bagagli
In caso di cambio dell’orario di volo da parte del passeggero:
- fino a 12 ore prima della partenza non si applica alcuna penale;
- entro le 12 ore precedenti è consentita una penale massima pari al 50% della tariffa;
- in caso di no-show la penale per il riutilizzo del biglietto è comunque al massimo del 50%.
Deve essere garantita la gratuità del bagaglio a mano in cabina; per il bagaglio da stiva fino a 23 kg può essere applicata una tariffa massima di € 15,00. Deve inoltre essere prevista almeno una modalità di vendita del biglietto completamente gratuita per il passeggero.
Aggiornamento delle tariffe
Le tariffe agevolate massime sono aggiornate:
- annualmente, all’inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, sulla base del tasso di inflazione dell’anno solare precedente secondo l’indice ISTAT/FOI;
- semestralmente, a partire dalla stagione aeronautica successiva all’entrata in vigore, se la media semestrale del costo del carburante varia di oltre il 5% rispetto al valore di riferimento.
Il valore di riferimento del jet fuel è fissato in 521,16 euro/tonnellata metrica. Ai fini della media semestrale si considerano le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre, convertite in euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. Gli adeguamenti sono disposti dal MIT con decreto direttoriale sulla base dell’istruttoria ENAC, che comunica le tariffe aggiornate ai vettori.
Continuità del servizio, penali e decadenza
I vettori accettanti si impegnano a garantire il servizio per almeno un anno senza interruzione e a effettuare almeno il 98% dei voli programmati, con cancellazioni non superiori al 2% per motivi documentati imputabili al vettore. Non costituiscono inadempimento le interruzioni dovute a condizioni meteorologiche pericolose, chiusura di aeroporti, problemi di sicurezza, scioperi o forza maggiore.
Per ogni volo annullato oltre il limite è dovuta ad ENAC una penale di € 3.000,00, con riallocazione delle somme alla continuità territoriale siciliana. Il mancato esercizio continuativo del servizio per un anno comporta, oltre all’escussione della cauzione di esercizio, l’esclusione dall’esercizio dei servizi OSP sulle rotte in parola per i successivi 3 anni. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa italiana e comunitaria.
Garanzie fideiussorie richieste ai vettori
Chi accetta gli OSP deve presentare entro il termine stabilito una formale accettazione e un programma operativo, non oltre il sessantesimo giorno precedente l’inizio della stagione aeronautica in cui intende operare. È richiesta una garanzia di serietà dell’accettazione, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con i seguenti importi:
- Trapani-Trieste: € 24.482,85;
- Trapani-Brindisi: € 19.586,28;
- Trapani-Parma: € 22.034,56;
- Trapani-Ancona: € 20.810,42;
- Trapani-Perugia: € 22.034,56;
- Trapani-Napoli: € 8.569,00.
È inoltre richiesta una garanzia di esercizio, sempre tramite fideiussione bancaria o assicurativa, pari a:
- Trapani-Trieste: € 73.448,54;
- Trapani-Brindisi: € 58.758,84;
- Trapani-Parma: € 66.103,69;
- Trapani-Ancona: € 62.431,26;
- Trapani-Perugia: € 66.103,69;
- Trapani-Napoli: € 25.706,99.
Le garanzie devono prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all’eccezione ex art. 1957, comma 2, c.c. e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ENAC. Le somme introitate sono riallocate alla continuità territoriale siciliana.
Gare pubbliche e concessione in esclusiva
Se non pervengono accettazioni nei termini, il diritto di esercitare ciascuna rotta può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria a un unico vettore per tre anni, eventualmente prorogabili di un anno, tramite gara pubblica conforme all’art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alla disciplina UE sugli aiuti di Stato. ENAC cura l’esperimento delle gare, la pubblicità dei bandi e la messa a disposizione gratuita della documentazione.
Atti successivi e abrogazione del precedente decreto
Gli esiti delle gare e le convenzioni con i vettori aggiudicatari sono resi esecutivi con successivi decreti del Direttore generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, sottoposti ai controlli competenti. A decorrere dalla data del nuovo decreto è abrogato il DM n. 322 del 16 luglio 2019.
Punti principali
Finalità e base normativa
Il decreto attua il quadro europeo sugli obblighi di servizio pubblico nel trasporto aereo, richiamando il TFUE, il regolamento (CE) n. 1008/2008 e gli orientamenti della Commissione UE in materia di OSP e aiuti di Stato. La misura è adottata per garantire la continuità territoriale della Sicilia mediante collegamenti adeguati, regolari e continuativi da e per l’aeroporto di Trapani.
Rotte interessate e decorrenza
Sono soggette a OSP le rotte Trapani-Trieste, Trapani-Brindisi, Trapani-Parma, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia e Trapani-Napoli, tutte con andata e ritorno. L’imposizione diviene obbligatoria dal 15 luglio 2020 e la relativa informativa è pubblicata in GUUE ai sensi dell’art. 16, par. 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Obblighi minimi di servizio
L’allegato tecnico stabilisce frequenze minime tutto l’anno e fasce orarie di operatività: per Trieste, Brindisi, Parma, Ancona e Perugia sono previste 2 frequenze settimanali in giorni diversi a scelta del vettore per ciascuna direzione; per Napoli è prevista 1 frequenza settimanale per direzione. Per le partenze da Trapani la fascia è 6:30-17:00; per i rientri gli orari sono liberi. Su tutte le rotte la capacità dell’aeromobile deve essere interamente messa in vendita secondo il regime OSP.
Tariffe e tutela dei residenti
Per i residenti in Sicilia sono fissate tariffe massime agevolate, comprensive di fuel surcharge e al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali: € 45 per Trieste e Parma; € 35 per Brindisi, Ancona, Perugia e Napoli. Per i non residenti le tariffe sono libere. È vietata l’applicazione di surcharge non previste per legge; i minori tra 2 e 12 anni non compiuti beneficiano di una riduzione del 30%.
Aggiornamento tariffario, penali e garanzie
Le tariffe sono aggiornate annualmente in base all’inflazione ISTAT/FOI e semestralmente, dal periodo successivo all’entrata in vigore, se il costo del carburante varia oltre il 5% rispetto al parametro di riferimento. Il decreto fissa il jet fuel di dimensionamento a 521,16 euro/tonnellata metrica e indica l’incidenza del carburante sui costi orari (16,17% per Trapani; 15,23% per Comiso, richiamato nel testo generale). I vettori devono garantire continuità del servizio, una percentuale minima di voli pari al 98% annuo e versare penali di € 3.000 per ogni volo annullato oltre soglia. È richiesta una fideiussione di accettazione e una garanzia di esercizio, con importi distinti per rotta, a favore dell’ENAC.
Procedura in caso di mancata accettazione e ruolo ENAC
Se non perviene alcuna accettazione senza compensazione e senza esclusiva, il servizio può essere affidato in esclusiva e con compensazione finanziaria per tre anni, prorogabili di un ulteriore anno, mediante gara pubblica ai sensi dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. L’ENAC cura la verifica dei requisiti dei vettori, l’organizzazione delle gare, la pubblicità dei bandi e delle informazioni sul proprio sito, la gestione delle accettazioni e l’eventuale riserva delle bande orarie.
Abrogazione del precedente decreto
Con effetto dalla data del nuovo decreto è abrogato il DM 322 del 16 luglio 2019, che aveva già imposto OSP sulle medesime rotte ma con un diverso assetto procedimentale e tariffario.
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