Decreto ministeriale n. 0000050 del 10/03/2020
Decreto proroga dei termini di cui agli articoli 121 e122 del Codice della Strada. A seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove, il provvedimento dispone che gli esami di "teoria" possano svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sui "fogli rosa" l'Ufficio motorizzazione civile annoterà l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto, adottato dal Capo Dipartimento della Motorizzazione in attuazione delle misure urgenti COVID-19, proroga alcuni termini relativi al conseguimento della patente di guida. In particolare, estende al 30 giugno 2020 il termine per lo svolgimento delle prove di valutazione delle cognizioni già in scadenza al 30 aprile 2020 e proroga fino alla stessa data le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida scadenti tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020. È previsto che la proroga delle prove avvenga senza nuova istanza, previa prenotazione presso l’Ufficio Motorizzazione civile competente, mentre sulle autorizzazioni deve essere apposta una specifica annotazione amministrativa.
Proroga dei termini per esami di idoneità e autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in ragione dell’emergenza COVID-19
Proroga dei termini per esami di idoneità e autorizzazioni alla guida per l’emergenza COVID-19
Il decreto interviene in via straordinaria sui termini previsti dagli articoli 121 e 122 del codice della strada, in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamate dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dai DPCM 8 e 9 marzo 2020. La disciplina riguarda i candidati alla patente di guida e i titolari di autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenze collocate nel periodo interessato dalle restrizioni.
Base normativa e contesto applicativo
Il provvedimento richiama:
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare gli articoli 121 e 122, relativi agli esami di idoneità per il conseguimento della patente e alle esercitazioni di guida;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19;
- il DPCM 8 marzo 2020, il quale prevede, all’art. 2, lettera t), che con provvedimento dirigenziale siano prorogati i termini per i candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame nelle zone individuate dal DPCM 25 febbraio 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, che estende tali misure all’intero territorio nazionale.
Proroga delle prove di valutazione delle cognizioni
Per i candidati al conseguimento della patente di guida, le prove di valutazione delle cognizioni da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada e in scadenza entro il 30 aprile 2020 possono essere svolte entro il 30 giugno 2020.
Il decreto precisa che:
- non è necessaria una nuova istanza da parte del candidato;
- la prova può essere effettuata solo previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
Proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.
Per tali autorizzazioni il competente Ufficio Motorizzazione civile deve apporre la seguente annotazione:
- "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".
Decorrenza ed effetti pratici
Il decreto produce effetti immediati nell’ambito della gestione delle pratiche di motorizzazione interessate dall’emergenza sanitaria. Per gli operatori e per gli uffici competenti, ciò comporta una proroga automatica dei termini indicati e un adeguamento delle procedure di prenotazione e annotazione amministrativa, senza ulteriori adempimenti sostanziali per i soggetti beneficiari oltre alla prenotazione dell’esame quando dovuta.
Punti principali
Base normativa e finalità emergenziale
Il provvedimento si fonda sugli articoli 121 e 122 del codice della strada e sulle misure emergenziali introdotte dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dal DPCM 8 marzo 2020 e dal DPCM 9 marzo 2020. La finalità è consentire la gestione delle scadenze e delle prove di guida in presenza delle limitazioni conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga delle prove di valutazione delle cognizioni
Le prove di valutazione delle cognizioni per i candidati al conseguimento della patente di guida, da svolgersi entro il termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada e con scadenza entro il 30 aprile 2020, possono essere sostenute fino al 30 giugno 2020. Non è necessaria una nuova istanza, ma è richiesta la prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
Proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono automaticamente prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle autorizzazioni prorogate l’Ufficio Motorizzazione civile deve annotare la dicitura specifica prevista dal decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Decreto ministeriale · 11 mar 2020Decreto ministeriale n. 109 del 11/03/2020
- Decreto ministeriale · 12 mar 2020Decreto ministeriale n. 69 del 12/03/2020
- Decreto ministeriale · 21 feb 2020Decreto ministeriale n. 87 del 21/02/2020
- Decreto ministeriale · 20 feb 2020Decreto ministeriale n. 86 del 20/02/2020
- Decreto ministeriale · 5 feb 2020Decreto ministeriale n. 44 del 05/02/2020
- Decreto ministeriale · 14 apr 2020Decreto ministeriale n. 154 del 14/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →