Decreto ministeriale n. 44 del 05/02/2020
Casi di esclusione dal divieto di circolazione, previsto dall'articolo 1, comma 232, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto individua un caso di esclusione dal divieto generale di circolazione previsto dalla legge n. 190/2014 per i veicoli a motore M2 e M3 benzina o gasolio Euro 0. L’esclusione riguarda, fino al 31 dicembre 2020, i veicoli già adibiti al trasporto pubblico di linea nelle isole minori, purché abbiano specifiche dimensioni massime. La misura è adottata per evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale in tali territori.
esclusione temporanea dal divieto di circolazione per alcuni veicoli M2 e M3 Euro 0 adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori
Esclusione temporanea dal divieto di circolazione per veicoli Euro 0 nelle isole minori
Il decreto ministeriale dà attuazione alla disciplina del divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, introdotta dall’art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La misura si inserisce nel quadro modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha previsto una deroga temporanea per non interrompere i servizi di trasporto pubblico locale nelle isole minori.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama:
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 232, che vieta dal 1° gennaio 2019 la circolazione in tutto il territorio nazionale dei veicoli M2 e M3 benzina o gasolio Euro 0;
- la legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare l’art. 47, comma 1-bis, che integra la disciplina prevedendo, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori, una esclusione temporanea dal divieto fino al 31 dicembre 2020.
La finalità dichiarata è evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale nei territori insulari minori, dove la sostituzione immediata del parco veicolare potrebbe compromettere la continuità del servizio.
Ambito soggettivo e oggettivo della deroga
L’esclusione riguarda esclusivamente i veicoli:
- di categoria internazionale M2 e M3;
- alimentati a benzina o gasolio;
- con caratteristiche antinquinamento Euro 0;
- già adibiti al trasporto pubblico di linea nelle isole minori.
La deroga è circoscritta alla circolazione nell’ambito del medesimo territorio insulare e non introduce un’esenzione generalizzata su scala nazionale.
Requisiti dimensionali
Per accedere all’esclusione dal divieto, i veicoli devono rispettare specifici limiti dimensionali:
- larghezza fino a 2,20 metri;
- lunghezza fino a 6,50 metri.
Il decreto collega quindi la deroga a mezzi di dimensioni contenute, presumibilmente coerenti con le esigenze di viabilità delle isole minori.
Durata della misura e pubblicazione
L’esclusione dal divieto opera fino al 31 dicembre 2020. Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, da cui discende la sua generale conoscibilità ed efficacia secondo le regole ordinarie di pubblicazione degli atti ministeriali.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua l’art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che vieta dal 1° gennaio 2019 la circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. La legge n. 157/2019, di conversione del decreto-legge n. 124/2019, ha introdotto una specifica deroga temporanea per evitare l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle isole minori.
Ambito dell’esclusione
Sono esclusi dal divieto, fino al 31 dicembre 2020, i veicoli di categoria internazionale M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 0, già adibiti al trasporto pubblico di linea nelle isole minori. L’esclusione opera solo nell’ambito del medesimo territorio di riferimento.
Requisiti dimensionali
La deroga si applica ai veicoli che presentano le seguenti caratteristiche dimensionali massime: larghezza fino a 2,20 metri e lunghezza fino a 6,50 metri. Il requisito dimensionale si aggiunge alla destinazione d’uso già in essere per il trasporto pubblico di linea nelle isole minori.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto stabilisce la vigenza della deroga fino al 31 dicembre 2020 e dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Come è indicizzato
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