Decreto ministeriale n. 24 del 09/01/2020
Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017. Si pubblica il testo coordinato del DM 58 del 28/02/2017 come modificato dal DM 24 del 09/01/2020 e DM 65 del 07/03/2017. Vedi anche Decreto Ministeriale n. 58 del 28/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene sul DM MIT 28 febbraio 2017, n. 58, che disciplina le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di asseverazione dell'efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati. Le modifiche adeguano il testo alle sopravvenute disposizioni regionali in materia edilizia e chiariscono l'applicazione delle agevolazioni fiscali anche ai casi di demolizione e ricostruzione, aggiornando inoltre gli allegati A e B e il momento di deposito del progetto e dell'asseverazione presso lo sportello unico competente.
Modifiche al decreto MIT n. 58 del 2017 sulle linee guida per la classificazione del rischio sismico e l'asseverazione degli interventi
Modifiche al decreto MIT n. 58 del 2017 sulla classificazione del rischio sismico
Il decreto aggiorna il DM 28 febbraio 2017, n. 58, che disciplina le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e l'asseverazione dell'efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati. L'intervento è adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013 e tiene conto delle sopravvenute disposizioni regionali in materia edilizia e delle indicazioni applicative in materia di agevolazioni fiscali.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare l'articolo 16-bis sulle detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica, il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e l'articolo 16, comma 1-quater, che ha previsto l'adozione di linee guida ministeriali per la classificazione del rischio sismico. Sono inoltre richiamati il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il DM 14 gennaio 2008 sulle norme tecniche per le costruzioni, il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e il d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69. Il DM n. 58 del 2017, già adottato in attuazione di tale quadro, viene ora aggiornato per coordinamento con il diritto sopravvenuto.
Motivi dell'adeguamento
Nelle premesse il Ministero evidenzia la necessità di adeguare il DM n. 58 del 2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia, soprattutto con riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e alla contestuale presentazione dell'asseverazione prevista dall'Allegato B. Viene inoltre richiamata l'esigenza di allinearsi alle disposizioni legislative nazionali e ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno esteso l'applicabilità delle agevolazioni anche ai casi di demolizione e ricostruzione di immobili, con conseguente necessità di integrare l'Allegato B.
Modifiche all'articolato del DM n. 58 del 2017
L'articolo 1 del nuovo decreto apporta una serie di modifiche puntuali al DM n. 58 del 2017:
- all'articolo 2, comma 1, la formula "parte integrale" è corretta in "parte integrante";
- l'articolo 3, comma 3, è sostituito prevedendo che, in conformità alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2 siano allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, e comunque prima dell'inizio dei lavori;
- all'articolo 3, comma 6, la locuzione "parte integrale" è sostituita con "parte integrante".
Aggiornamento degli allegati
Il decreto sostituisce l'Allegato A e l'Allegato B del DM n. 58 del 2017 con nuovi allegati, qualificati come parte integrante e sostanziale del decreto. L'aggiornamento dell'Allegato B è espressamente collegato all'esigenza di recepire le indicazioni applicative relative all'agevolazione fiscale anche nei casi di demolizione e ricostruzione.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è sottoscritto dal Ministro Paola De Micheli.
Punti principali
Base normativa e finalità dell'intervento
Il decreto si fonda, tra l'altro, sull'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che demanda a un decreto ministeriale la definizione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico e delle modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi. L'intervento odierno è motivato dall'esigenza di adeguare il DM n. 58 del 2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia e agli orientamenti normativi e dell'Agenzia delle Entrate sull'ambito delle agevolazioni fiscali.
Deposito del progetto e dell'asseverazione
Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 3 del DM n. 58 del 2017, prevedendo che, in conformità alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2 debbano essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il deposito deve avvenire tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Aggiornamento degli allegati
Il decreto sostituisce integralmente l'Allegato A e l'Allegato B del DM n. 58 del 2017, qualificandoli come parte integrante e sostanziale del nuovo provvedimento. In particolare, l'integrazione dell'Allegato B risponde alla necessità di recepire le indicazioni sulle agevolazioni applicabili anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili.
Correzioni formali al testo vigente
Sono apportate anche correzioni lessicali al decreto del 2017, sostituendo in più punti l'espressione "parte integrale" con "parte integrante" negli articoli 2 e 3. Si tratta di modifiche redazionali senza incidenza sostanziale sulla disciplina.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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