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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2767/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proposto da MOSCATELLI mirava a impugnare la conferma della condanna per omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (relativa alla morte di Vincenzo NARDINO avvenuta l'11/08/2011). Al ricorrente era contestato, nella qualità di datore di lavoro e rappresentante legale della DUE EMME Costruzioni, di non aver assicurato la stabilità del ponteggio (mancanza di calcoli idonei), di non aver verificato l'aggancio delle tavole del piano di calpestio e di non aver redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio. In Cassazione la difesa ha dedotto (i) vizio motivazionale per contraddittorietà, sostenendo che il cedimento fosse dovuto a fatalità, (ii) violazione di legge in ordine alla prova del nesso causale tra le inosservanze contestate e l'evento, e (iii) vizio motivazionale sul diniego della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le censure già disattese in sede di appello e che mancasse una critica argomentata alla motivazione dei giudici di merito. Sul merito ha condiviso l'analisi: le omissioni contestate non riguardavano l'evento specifico dell'allentamento del bullone, ma la precarietà generale del ponteggio e l'assenza di accorgimenti (es. tubo diagonale) che avrebbero impedito il cedimento anche in caso di allentamento. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione discrezionale sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 18 dicembre 2024.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 81/2008

    artt. 127, comma 1; 136, comma 1; 138, comma 2

    Le norme sono interpretate come imposizioni di specifici obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza dei ponteggi (calcoli di stabilità, adeguata fissazione delle tavole, redazione del piano di montaggio/uso/smontaggio). La violazione di tali obblighi integra la responsabilità penale per omicidio colposo quando le omissioni contribuiscono a creare il rischio concreto che si è poi verificato.

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che non si ravvisano ragioni di esonero dalla condanna alle spese e agli oneri accessori anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo specifiche ragioni di esonero.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez. 2, n. 42046/2019; Sez. 4, n. 19364/2024; Sez. U, n. 10713/2010; Sez. 2, n. 31543/2017; Sez. 2, n. 37061/2020

    I precedenti sono stati utilizzati per affermare che: (i) il ricorso non può limitarsi a reiterare le censure già disattese in appello ma deve svolgere una critica argomentata; (ii) la correlazione tra motivi di impugnazione e ragioni della decisione impugnata è necessaria; (iii) il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro per incidenti sul lavoro può fondarsi non soltanto sul fatto causale immediato (es. allentamento di un bullone) ma anche sulla carenza strutturale delle misure di prevenzione che avrebbero evitato l'evento (es. assenza di supporti ridondanti, piani di montaggio).
  • In Cassazione le censure che si limitano a ripetere argomentazioni già valutate in appello sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario svolgere una critica nuova e specifica rispetto alla motivazione impugnata.
  • Per affermare il nesso causale è sufficiente dimostrare che l'adozione delle cautele omesse avrebbe con ragionevole probabilità evitato l'evento; non è richiesto dimostrare che l'evento non sarebbe mai potuto verificarsi per altre cause imprevedibili.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e resta legittimo se sorretto da motivazione non illogica; la semplice richiesta di applicare la massima riduzione richiede argomentazione specifica per essere accolta.
  • La qualificazione delle omissioni di sicurezza come rilevanti penalmente dipende dall'idoneità delle stesse a creare un rischio concreto per la vita o l'integrità fisica dei lavoratori.
  • Per la difesa risulta strategico produrre elementi probatori concreti che smentiscano la relazione causale indicata dai giudici di merito (es. perizie che dimostrino l'inaffidabilità di ricostruzioni alternative o la presenza di altrui manomissioni documentate).

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