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Sentenza

Sentenza n. 978/2026 - Latina, Sezione 1

per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Prefettura di Latina, con riferimento alla procedura di validazione del Nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 17.4.2024 Prot. n. P-LT/L/Q/2023/116505;

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura di Latina sulla richiesta del 1° ottobre 2025 di definire la procedura di verifica e conferma della validità del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 17 aprile 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il 17 aprile 2024 un nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione di un cittadino pakistano, nell’ambito delle quote 2023 del decreto flussi. A seguito della normativa sopravvenuta, l’efficacia del nulla osta era stata sospesa in attesa delle verifiche prescritte. Dopo avere sollecitato il 1° ottobre 2025 la conclusione delle verifiche, il datore di lavoro ha agito contro il silenzio della Prefettura, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e sostenendo di avere un interesse qualificato, derivante dall’attivazione di un procedimento ancora pendente, a ottenere una decisione espressa. L’Amministrazione ha sostenuto che non vi fosse inerzia, poiché attendeva i pareri dell’Ispettorato del lavoro e della Questura; aveva inoltre comunicato nel novembre 2025, dopo una diffida, che il procedimento era ancora pendente.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che il procedimento di verifica della validità del nulla osta fosse tuttora pendente e che la comunicazione interlocutoria con cui la Prefettura aveva dato conto dell’attesa dei pareri non costituisse una conclusione del procedimento né soddisfacesse l’interesse del ricorrente a conoscerne l’esito. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, responsabile dell’intero procedimento, deve acquisire i pareri dell’Ispettorato territoriale del lavoro e della Questura di Latina e concludere la valutazione con un provvedimento motivato espresso, positivo o negativo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Non è stato nominato immediatamente un commissario ad acta, salva la possibilità di nominarlo su istanza di parte in caso di inottemperanza. La Prefettura è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Tanto premesso in fatto, il ricorso con cui è introdotta azione ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, è fondato nei termini che di seguito si specificano.

    L’azione sul silenzio consente di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza e di ordinare la conclusione del procedimento.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Come noto, a termini dell’attuale formulazione dell’art. 2 della legge 241/1990 («Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo») neppure la presentazione di una istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di porgere alla stessa riscontro tramite una comunicazione espressa, essendo in tali ipotesi limite semplicemente attenuato l’onere motivazionale del riscontro stesso.

    L’Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza; anche quando ravvisi una causa manifesta di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, deve riscontrare l’istanza, potendo limitare la motivazione a un sintetico riferimento al punto risolutivo.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Come noto, l’art. 22 del TUI individua lo Sportello Unico per l’immigrazione quale responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

    Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri e deve quindi portarlo a conclusione.

  • art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 148

    E’ per altrettanto noto che, ai sensi dell’art. 3, del d.l. 11 ottobre 2024, n. 148, le richieste di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, sono subordinate alla verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del TUI, mentre l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del TUI è stata sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dall’art. 22, quinto comma.

    La sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati opera in attesa delle verifiche e della conferma espressa dello Sportello Unico; tale disciplina non elimina l’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa.

Massime di principio

  • Quando un privato presenta un’istanza specifica e circostanziata nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente, l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso, anche se l’esito è negativo o la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in quest’ultimo caso può essere semplificata la motivazione.
  • Una comunicazione meramente interlocutoria che riferisca la pendenza del procedimento o l’attesa di pareri non equivale al provvedimento conclusivo e non soddisfa l’obbligo di riscontro espresso, quando lascia la pratica senza definizione.
  • L’attesa di pareri necessari all’istruttoria non giustifica il protrarsi indefinito del procedimento: l’Amministrazione responsabile deve acquisirli e definire la valutazione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri, lo Sportello Unico per l’Immigrazione è responsabile dell’intero procedimento e deve concluderlo con una determinazione espressa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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