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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta degli eredi di un professionista, già destinatario di un invito a dedurre della Procura contabile per asserito danno erariale, di ottenere dalle controparti assicurative il pagamento delle spese legali sostenute per la difesa, invocando l'operatività di due polizze di responsabilità professionale che prevedevano anche la copertura delle spese legali e una retrodatazione della garanzia al 26 agosto 2002. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che la contestazione erariale si riferisse a delibere anteriori al pagamento del premio della prima polizza, avvenuto secondo la sentenza impugnata il 14 novembre 2003, e che la retroattività pattuita non potesse operare prima di tale pagamento, perché la copertura era rimasta sospesa fino all'adempimento. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, perché la contestazione della Corte dei conti non riguardava solo le delibere per acquisto di macchinari anteriori al 14 novembre 2003, ma anche la mancata realizzazione di una campagna di screening e i danni da inoperatività e all'immagine, riferiti a tutto l'arco dell'incarico fino ad aprile 2004; 2) violazione dell'art. 1901 c.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il ritardo nel pagamento del premio comporta solo sospensione della garanzia e che, una volta pagato, la copertura opera pienamente anche per i fatti retrodatati convenzionalmente al 26 agosto 2002; 3) violazione delle regole sulla non contestazione, sulla prova documentale e sull'onere della prova, perché la data del 14 novembre 2003 non sarebbe stata provata idoneamente dalle controparti; 4) conseguente erroneità della condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: la Corte d'appello aveva trascurato di esaminare il contenuto complessivo dell'invito a dedurre, da cui emergevano contestazioni riferite anche a un periodo successivo al 14 novembre 2003, e aveva inoltre interpretato erroneamente l'art. 1901 c.c., poiché la retroattività pattuita in polizza opera una volta eseguito il pagamento del premio, restando solo sospesa fino a quel momento. Sono stati quindi assorbiti i motivi terzo e quarto e la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame dell'impugnazione e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non aveva valutato compiutamente il contenuto dell'invito a dedurre e aveva erroneamente escluso l'operatività retroattiva della garanzia assicurativa dopo il pagamento del premio.

Norme richiamate

  • art. 1901 c.c.

    Il ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia, ma una volta effettuato il pagamento la copertura prende a operare nella sua pienezza, anche rispetto alla retrodatazione convenzionalmente pattuita, se prevista dal contratto.

  • art. 132 c.p.c.

    È denunciabile il vizio motivazionale quando la sentenza omette di esaminare un fatto decisivo, specificamente dedotto e discusso tra le parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su un fatto reputato non contestato se la contestazione era stata in realtà tempestivamente svolta.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto impeditivo dell'operatività della garanzia deve essere provato da chi lo deduce; la ripartizione dell'onere probatorio non può essere alterata dalla mera affermazione di una data di pagamento non adeguatamente dimostrata.

  • art. 2702 c.c.

    La valenza probatoria della scrittura privata va apprezzata secondo le regole proprie del documento prodotto e non può essere ritenuta decisiva in assenza di adeguata verifica della sua efficacia probatoria.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa del documento rileva ai fini della prova del momento del pagamento o della formazione della scrittura.

  • art. 214 c.p.c.

    La disciplina della verificazione/non contestazione della scrittura privata deve essere rispettata prima di attribuire efficacia probatoria al documento.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola assicurativa va interpretata secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti, desumibile dal testo complessivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del contratto devono essere lette in modo sistematico, coordinando la previsione sulla retroattività con quella sulla sospensione della garanzia per mancato pagamento.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve conformarsi alla buona fede, valorizzando l'assetto voluto dalle parti e non una lettura che svuoti di effetto la retrodatazione pattuita.

Massime di principio

  • Quando una polizza prevede una retrodatazione della copertura rispetto alla stipula, il mancato o tardivo pagamento del premio determina soltanto la sospensione temporanea degli effetti della garanzia; una volta eseguito il pagamento, la copertura si riattiva integralmente secondo il meccanismo contrattuale pattuito.
  • Nell'interpretazione di una clausola assicurativa sull'inizio e la fine della garanzia occorre leggere il testo nel suo complesso e coordinare le disposizioni sulla decorrenza con quelle sulla retroattività e sulla sospensione, evitando letture che neutralizzino una parte della pattuizione.
  • Il giudice di merito deve esaminare integralmente il contenuto del fatto storico decisivo allegato, specie quando da esso dipenda l'operatività della garanzia assicurativa; l'omesso esame di contestazioni specifiche e pertinenti integra vizio censurabile in cassazione.
  • La qualificazione temporale del sinistro assicurato deve avvenire in base alle specifiche contestazioni contenute nell'atto presupposto della richiesta di copertura, non su una ricostruzione frammentaria o parziale dei fatti contestati.
  • La data del pagamento del premio e la sua idonea prova non possono essere desunte da un documento privo di adeguato supporto probatorio se tale circostanza sia stata tempestivamente contestata dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProveInadempimentoContratto preliminare
RamiAssicurazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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