Cassazione Civile, Ordinanza n. 33893/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di premi assicurativi INAIL asseritamente dovuti in conseguenza di un atto di cessione del 15/04/2014 tra una società cedente e la ricorrente. La società sosteneva che non vi fosse stato un effettivo trasferimento d'azienda e che nessun lavoratore fosse transitato alle sue dipendenze, con conseguente inapplicabilità della solidarietà prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 420, 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice deciso nel merito nonostante l'INAIL avesse dichiarato di non avere pretese verso la ricorrente e avesse chiesto la cessazione della materia del contendere; dall'altro la violazione delle medesime norme processuali e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un trasferimento di ramo d'azienda e il passaggio di lavoratori, contestando in realtà un accertamento di fatto e la conseguente applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 1124/1965.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda introduttiva era un'opposizione a cartella, idonea a introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, e la posizione processuale dell'INAIL non limitava di per sé l'oggetto del giudizio, potendo rilevare solo se sfociata in una cessazione della materia del contendere condivisa dalle parti. Ha inoltre osservato che l'agente della riscossione poteva formare autonomamente la cartella anche in mancanza di previa iscrizione a ruolo dell'ente creditore, essendo la responsabilità solidale del cessionario prevista direttamente dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del fatto, poiché la ricorrente non denunciava un errore di diritto ma contestava l'accertamento del trasferimento d'azienda e dei rapporti di lavoro; è stato inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 15 d.P.R. n. 1124/1965, il presupposto decisivo è il trasferimento dell'azienda, oltre al quale era stato in fatto accertato anche il passaggio di lavoratori. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 1124/1965
in caso di trasferimento di azienda, il cessionario è solidalmente obbligato con il cedente per premi e contributi assicurativi dovuti all'istituto assicuratore per l'anno in corso e i due antecedenti; la responsabilità nasce dalla legge ed è autonomamente azionabile dalla riscossione
art. 12 d.P.R. n. 1124/1965
richiamato come denuncia effettuata dal datore di lavoro, ma non ostativo alla responsabilità solidale del cessionario
art. 420 c.p.c.
non risulta violato perché il giudizio di opposizione a cartella introduce un accertamento negativo del credito e delimita il thema decidendum
art. 112 c.p.c.
non violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice si è mantenuto nei limiti dell'opposizione proposta
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile in quanto mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio più che una violazione di non contestazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato dalla ricorrente per denunciare vizi di violazione di legge, ma il secondo motivo in realtà investiva un accertamento di fatto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità processuali, escluse dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non configurabile perché la ricorrente non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma riproponeva una diversa lettura delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'opposizione a cartella di pagamento introduce un giudizio di accertamento negativo del credito e delimita il thema decidendum sulla base della pretesa portata dalla cartella stessa.
- La dichiarazione dell'ente creditore di non avere pretese verso il debitore opponente non restringe di per sé l'oggetto del giudizio, se non si traduce in una cessazione della materia del contendere condivisa dalle parti e riconosciuta dal giudice.
- In materia di premi assicurativi INAIL, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti dell'azienda trasferita discende direttamente dalla legge ed è autonomamente azionabile dall'agente della riscossione.
- Ai fini dell'art. 15 d.P.R. n. 1124/1965, il presupposto centrale è il trasferimento dell'azienda; l'eventuale passaggio di lavoratori è un dato ulteriore, ma non sostitutivo del trasferimento aziendale.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale: occorre denunciare un effettivo errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
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