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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un soggetto che si affermava creditore nei confronti di un altro soggetto, per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto con cui il debitore e il coniuge avevano costituito un fondo patrimoniale. I giudici di merito avevano accolto la domanda revocatoria ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 2901 c.c. e avevano respinto le eccezioni di incompetenza formulate dai convenuti, fondate sull'assunta competenza arbitrale prevista da una scrittura privata tra le parti e sulla competenza del tribunale delle imprese per la natura parasociale degli accordi. In cassazione l'erede del debitore ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 808, 808-ter, 808-quater, 817-ter e 829 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta ad arbitro amichevole compositore in forza di una clausola compromissoria; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, per asserita competenza del tribunale delle imprese in ragione del patto parasociale tra le parti; 3) violazione degli artt. 2901 e 2745 c.c. per la pretesa insussistenza del credito del revocante; 4) omessa e insufficiente motivazione in ordine all'esistenza del credito e al requisito dell'eventus damni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'oggetto del giudizio revocatorio è solo l'accertamento incidentale di un credito anche contestato o condizionato, sufficiente a fondare l'actio pauliana, senza necessità di decidere sulla sua effettiva esistenza nell'ambito di quel processo; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica della valutazione probatoria complessiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione contro la sentenza di primo grado, mantenendo ferma la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere proposta anche quando il credito sia solo eventuale, condizionato o contestato, essendo sufficiente la sua astratta idoneità a giustificare la tutela conservativa della garanzia patrimoniale.

  • art. 2745 c.c.

    È richiamato in relazione alla garanzia patrimoniale del creditore, ma la Corte non ne fa derivare una diversa regola rispetto alla funzione conservativa dell'azione revocatoria.

  • art. 808 c.p.c.

    La clausola compromissoria non incide quando la lite in cassazione riguarda soltanto l'accertamento incidentale del credito nell'ambito dell'azione revocatoria.

  • art. 808-ter c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sull'arbitrato per sostenere la competenza arbitrale, ma ritenuto inconferente rispetto al giudizio revocatorio.

  • art. 808-quater c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della devoluzione ad arbitro, senza incidenza sull'oggetto proprio dell'actio pauliana.

  • art. 817-ter c.p.c.

    La dedotta competenza arbitrale non è rilevante per la decisione sull'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.

  • art. 829 c.p.c.

    Citato nel contesto della censura sulla clausola arbitrale, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per l'interpretazione della scrittura privata contenente la clausola arbitrale, ma la Corte considera irrilevante la questione nel giudizio revocatorio.

  • art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    La competenza del tribunale delle imprese è esclusa perché il giudizio ha ad oggetto l'azione revocatoria e solo incidentalmente l'esistenza del credito, non una controversia societaria o di impresa in senso proprio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per denunciare un'errata ricostruzione della fattispecie concreta o una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    Per il vizio motivazionale il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e gli atti da cui risulta.

  • art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti decisivi nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria il creditore non deve dimostrare con accertamento pieno e definitivo l'esistenza del proprio credito: è sufficiente anche un credito eventuale, condizionato o contestato, purché idoneo a fondare la tutela conservativa della garanzia patrimoniale.
  • La competenza arbitrale o del giudice specializzato non viene in rilievo quando l'accertamento dell'esistenza del credito è solo incidentale rispetto all'azione revocatoria, che ha come oggetto principale l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in un motivo di violazione di legge.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato; non è sufficiente contestare la complessiva attendibilità o congruità della motivazione o chiedere una nuova valutazione del merito.
  • L'azione revocatoria può essere accolta quando risultino i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., indipendentemente dal fatto che l'ammontare o l'effettiva debenza del credito siano oggetto di separata o diversa contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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