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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1708/2024 del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro, del 12.12.2024.

Giustizia amministrativa202501223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1708/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1708/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata il 12 dicembre 2024. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita dall'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione all'amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine specifico, detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine prestabilito.
  • La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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