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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25549/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione del 24 giugno 2025, che aveva confermato la sua condanna a due anni e due mesi di reclusione e a 7.000 euro di multa, nonché avverso l'ordinanza della stessa data che aveva rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. Il ricorso deduceva un errore di fatto: secondo la difesa, la Corte aveva erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 24 giugno 2025, presentata per concomitante impegno professionale del difensore in data 18 giugno 2024, nonostante in precedenti udienze (15 aprile 2025 e 13 maggio 2025) fossero stati concessi rinvii in situazioni analoghe, con medesima scansione temporale rispetto alla notifica dell'avviso di fissazione. La doglianza sosteneva quindi che il mancato differimento avesse pregiudicato la partecipazione del difensore al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la difesa non avesse denunciato un errore percettivo, ma avesse contestato la valutazione dei presupposti del legittimo impedimento difensivo ex art. 420-ter c.p.p., chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito. L'asserito errore non era, dunque, un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma un errore di giudizio escluso dal rimedio straordinario. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    La nozione di impedimento legittimo del difensore, se prontamente comunicato, impone il differimento dell'udienza per consentire all'imputato di essere assistito; nel caso concreto la Corte ha però ritenuto che la censura investisse la valutazione dei presupposti applicativi della norma, non un errore di fatto.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per errori di fatto dovuti a una fuorviata rappresentazione percettiva; non è utilizzabile per contestare valutazioni o apprezzamenti giuridici della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto non è uno strumento per contestare la valutazione della Corte sui presupposti di un impedimento difensivo o su altri apprezzamenti decisori: è necessario che l'errore consista in una falsa percezione del dato fattuale, immediatamente verificabile dagli atti.
  • Quando la doglianza richiede di riesaminare la tempestività, l'idoneità o la rilevanza di un'istanza processuale, la censura attiene a un errore di giudizio e non a un errore di fatto, restando quindi estranea all'art. 625-bis c.p.p.
  • Il precedente accoglimento di richieste analoghe in altre udienze non basta, di per sé, a trasformare in errore di fatto la diversa valutazione compiuta nel caso concreto, se la critica investe la comparazione e non la percezione del dato processuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., compresa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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