Cassazione Penale, Sentenza n. 4223/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione: sostiene che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la presunzione di attualità delle esigenze cautelari (comma 3 dell'art. 275), senza indicare concreti elementi a fondamento del pericolo di recidiva; critica la mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari alla luce della distanza temporale dai fatti, dello stato di incensuratezza, di un'unica fattispecie finale contestata, della disponibilità di un'offerta di lavoro al momento dell'esecuzione della misura e della memoria difensiva contenente dichiarazioni confessorie o segni di dissociazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità del motivo; ha ritenuto che la difesa si sia limitata a contestare in termini generici le risultanze motivazionali senza indicare censure puntuali e dirimenti. Il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato elementi probatori indicanti l'operatività della presunzione di attualità delle esigenze cautelari: il ruolo del ricorrente quale anello di collegamento tra forniture dal Pakistan e la cellula italiana, il trasporto di stupefacente da Napoli alle Marche, il carattere organizzato e prolungato dell'attività e l'elevato rischio di recidiva. Sono ritenuti insufficienti a superare la presunzione la lontananza temporale dei fatti, lo stato di incensuratezza, il tempo già trascorso in carcere, l'offerta di lavoro e la memoria difensiva priva di elementi di prova della dissociazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità e in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di attualità delle esigenze cautelari (comma 3) in presenza di struttura organizzata e ruolo operativo dell'imputato; per superare la presunzione sono richiesti elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'affievolimento dell'attualità del pericolo di reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ove non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 (onere delle spese e possibilità di somma per la Cassa delle ammende); la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme che disciplinano i reati di traffico e detenzione di stupefacenti; sono i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare e che hanno formato il quadro fattuale valutato dal Tribunale
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere l'ipotesi di colpa nella proposizione del ricorso e per giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La presunzione di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p. è applicata con forza quando emerge un ruolo organizzato e prolungato dell'attività criminale: per superarla il ricorrente deve fornire elementi concreti, specifici e pertinenti e non meri rilievi generici.
- Argomentazioni difensive generiche che si limitano a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito senza indicare punti di diritto o fatti specifici saranno probabilmente dichiarate inammissibili in cassazione.
- Fattori come la distanza temporale dai fatti, lo stato di incensuratezza, un'offerta di lavoro o il tempo già trascorso in carcere possono concorrere alla valutazione dell'attenuazione del periculum libertatis, ma devono essere documentati e contestualizzati in modo preciso per vincere la presunzione di attualità.
- Le dichiarazioni difensive o memorie che intendono dimostrare dissociazione o resipiscenza devono contenere elementi concreti (es. collaborazione, atti concreti di dissociazione, circostanze verificabili) per avere efficacia ai fini cautelari; altrimenti possono essere considerate mera strategia difensiva.
- In cassazione è essenziale formulare motivi specifici e circostanziati (indicare errori di diritto o mancanze motivazionali puntuali) anziché una generica rimessione della valutazione dei fatti, pena l'inammissibilità e l'imposizione delle spese secondo l'art. 616 c.p.p.
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