Cassazione Penale, Sentenza n. 2454/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 02/07/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dopo la sentenza di condanna all'ergastolo per omicidio aggravato dall'art. 416-bis c.p. e altri reati. Denuncia: 1) carenza di motivazione autonoma dell'ordinanza genetica sulle esigenze cautelari (violazione artt. 309, comma 9; 292; 275, comma 3-bis c.p.p.), con illegittima sostituzione del riesame al primo giudice e mancanza del cosiddetto esame dinamico degli elementi; 2) insufficiente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, perché fondata su intercettazioni controverse e non su fatti successivi idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione o di fuga; eccepisce inoltre disparità di trattamento rispetto ad altri condannati in situazione sovrapponibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto valida e non 'apparente' la motivazione dell'ordinanza genetica, che aveva richiamato la gravità dei fatti, la premeditazione, la pluralità di delitti, il ruolo di mandante e la severità della pena (ergastolo). Il giudice ha poi confermato che, dopo una sentenza di condanna per reati aggravati dall'art. 416-bis, opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e la valutazione delle esigenze cautelari può basarsi anche su elementi successivi (assenza di rescissione dei legami mafiosi, comportamenti, pendenze giudiziarie, intercettazioni che attestano la scaltrezza dell'imputato). Ha inoltre rilevato la tardività della doglianza sulla mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica, che doveva essere dedotta tempestivamente nel procedimento di riesame. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La fattispecie di associazione mafiosa aggravata che, se collegata ad altri reati (es. omicidio), concorre a fondare una presunzione relativa di pericolosità sociale idonea a sostenere la custodia cautelare in carcere.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Il tribunale del riesame può integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza impugnata, ma non può supplire quando la motivazione è assente o meramente apparente per inadeguatezza normativa; la possibilità di integrazione va valutata caso per caso.
art. 292 c.p.p.
Disciplina delle nullità: la mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari integra una nullità di regime intermedio/intermedio-generale che deve essere tempestivamente dedotta nel riesame, pena decadenza.
art. 275, commi 1-bis, 2-ter e 3 c.p.p.
Comma 1-bis: consente l'adozione della misura cautelare dopo la pronuncia di condanna, instaurando un nesso logico tra condanna e valutazione dei rischi cautelari; non richiede stretta contestualità ma esige che la misura non sia irragionevolmente ritardata. Comma 2-ter (applicazione a seguito di condanna in appello entro limiti temporali) non era applicabile nel caso. Comma 3: per reati aggravati dall'art. 416-bis si forma una presunzione relativa di pericolosità sociale che agevola la giustificazione della custodia cautelare, salvo prova di superamento della presunzione.
art. 274, lett. b) c.p.p.
Tra i presupposti per la misura cautelare rientrano gli indici circa il pericolo di reiterazione della condotta; la valutazione è individuale e tiene conto del contributo personale al reato e di profili di personalità.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Indica le ipotesi di nullità rilevanti in tema di misure cautelari; la Corte ricorda che la nullità per mancanza di autonoma motivazione è di regime intermedio e va fatta valere tempestivamente.
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 309 c.p.p.)
La modifica ha delineato i limiti entro cui il riesame può integrare la motivazione del primo giudice; la Corte la richiama per precisare i confini dell'intervento correttivo del tribunale del riesame.
art. 611 c.p.p. e d.lgs. n.150/2022
Previsione procedurale che consente, in determinate condizioni, il trattamento del ricorso senza il presente intervento delle parti; applicata al caso in esame per il ricorso depositato dopo il 30/06/2024.
Massime di principio
- La pronuncia di condanna per reati aggravati dall'art. 416-bis costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione relativa di pericolosità sociale che legittima, salvo superamento della presunzione, la custodia cautelare in carcere.
- Il tribunale del riesame può integrare carenze motivazionali dell'ordinanza genetica, ma non può supplire a una motivazione del tutto mancante o meramente apparente: la valutazione è caso per caso.
- Le censure sulla mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica devono essere dedotte tempestivamente nel procedimento di riesame; altrimenti sono inammissibili per decadenza.
- Per accertare l'attualità del pericolo di reiterazione o di fuga possono essere valorizzati elementi successivi al fatto (assenza di rescissione dei legami mafiosi, comportamento successivo, pendenze giudiziarie, intercettazioni), oltre alla gravità della condanna.
- La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: differenze di trattamento tra coimputati possono essere giustificate dal diverso ruolo, contributo al reato, personalità e situazione personale di ciascuno.
- La misura cautelare collegata a una condanna non può essere adottata con ritardo irragionevole rispetto alla sentenza; il collegamento temporale tra condanna e misura va preservato nell'ordinario processo di cognizione.
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