Cassazione Penale, Sentenza n. 27434/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il decreto che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni. Le censure erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento concreto dell'attualita della pericolosita sociale, osservando che i fatti risalgono ad aprile 2013 e che negli anni successivi (circa nove) lo Speciale non sarebbe stato coinvolto in altri reati; il ricorrente sosteneva che i giudici si erano limitati a desumere la pericolosita da precedenti pronunce definitive senza compiere la doppia valutazione constatativa e prognostica richiesta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla durata della misura, ritenuta dal ricorrente eccessiva e non adeguatamente valutata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3 D.Lgvo 159/2011) e che il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è apparente o inesistente. Sulla sostanza ha ritenuto la valutazione della Corte di Appello corretta: la Corte territoriale ha valutato l'evoluzione della personalità dello Speciale nel periodo detentivo, il ruolo di primaria importanza ricoperto nell'associazione mafiosa, la collaborazione strutturale con il sodalizio, l'assenza di elementi che dimostrino una reale revisione critica del proprio passato delinquenziale e le valutazioni del Magistrato di Sorveglianza (liberta vigilata 18/07/2019). La detenzione in custodia cautelare non esclude la persistenza della pericolosita. Quanto alla durata, la Corte ha motivato congruamente la misura considerando l'entita delle condotte, l'arco temporale e l'operativita anche fuori dal comune di residenza. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)
art.10, comma 3; artt.1 e ss.
In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il giudice deve accertare l'attualita della pericolosita sociale con valutazioni constatative e prognostiche, e non può fondarsi unicamente su presunzioni non verificate nei singoli casi.
Codice di procedura penale
art.606, comma 1, lett. e
La censura per vizio di motivazione è generalmente disciplinata dall'art.606 c.p.p., ma in sede di legittimità per le misure di prevenzione essa è sindacabile solo se la motivazione è apparente o inesistente; la Corte di Cassazione può annullare per assenza del percorso logico-giustificativo minimo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
S.U. n.111/2017 (sentenza Gattuso); Sez.2 n.24585 del 09/02/2018 Rv.272937; Sez.2 n.20968 del 06/07/2020 Rv.279435; Sez.6 n.10931 del 01/02/2017 Rv.270494
Principi affermati: la presunzione semplice di stabilita del vincolo associativo puo essere utilizzata ma va verificata alla luce degli elementi concreti; è cruciale valutare l'evoluzione della personalita durante la detenzione; la custodia cautelare non è di per sé indice di superamento della pericolosita sociale.
Massime di principio
- In ricorsi contro misure di prevenzione la Cassazione è limitata alla verifica di violazioni di legge; il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è apparente o inesistente.
- Per dimostrare la cessazione dell'attualita della pericolosita sociale è necessario fornire elementi concreti circa l'evoluzione positiva della personalita del soggetto nel periodo di espiazione della pena; la mera permanenza senza nuovi reati non è automaticamente sufficiente.
- La presunzione della stabilita dei legami mafiosi è una presunzione semplice utilizzabile dal giudice ma va sempre corroborata da elementi fattuali specifici del caso e non può essere l'unico fondamento dell'accertamento.
- La detenzione in custodia cautelare non elimina la valutazione di pericolosita sociale e può anzi essere considerata indice della sussistenza di esigenze cautelari; la valutazione tiene conto anche di fattori ambientali e familiari.
- La durata della misura di prevenzione è valutata sulla base della gravita, della continuita e dell'estensione territoriale dell'attivita criminosa; l'avallo di misure restrittive in altri procedimenti (es. liberta vigilata) rafforza la valutazione di rischio.
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