Ordinanza n. 73/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Decreto Direttoriale MASAF–PEMAC IV n.0483993 del 24.09.2025 di approvazione sella sub-graduatoria GSA 17–Sistema pesca Rapidi 24-40 mt., di cui all’art. 4 del D.D. MASAF n.319453 del 17.07.2024 ove: a) colloca il M-P Destriero della ricorrente UE 18696 al quarto posto con punti 33,58 - qualifica Ammessa non finanziabile; b) dichiara Ammessa finanziabile il M-P Gulliver UE 23658 al secondo posto con punti 35,72 pur eccedendo l’obiettivo minimo di disarmo di 137 GT fissato per la GSA 17–Rapidi 24-40 ed in assenza di qualsivoglia motivazione specifica; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi compresi i prospetti di calcolo, le relazioni istruttorie interne e le tabelle utilizzate per la definizione dei punteggi delle unità Gulliver, Destriero I e Destriero per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PENZO MASSIMO il 22\12\2025 : impugnazione della sub-graduatoria GSA 17 – Rapidi, approvata con Decreto Direttoriale MASAF – Direzione Generale PEMAC IV- n. 0483993 del 24 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale MASAF del 24 settembre 2025 di approvazione della sub-graduatoria GSA 17 – Sistema pesca Rapidi 24-40 metri, nella parte in cui colloca l'unità della ricorrente al quarto posto come ammessa non finanziabile e ammette a finanziamento un'altra unità al secondo posto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sub-graduatoria relativa alla GSA 17, contestando sia la propria collocazione al quarto posto, con qualifica di ammessa non finanziabile, sia l'ammissione a finanziamento di altra unità collocata al secondo posto. In particolare, ha dedotto che l'unità ammessa a finanziamento avrebbe ecceduto l'obiettivo minimo di disarmo fissato per la relativa categoria e che l'amministrazione avrebbe omesso una specifica motivazione sul punto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e gli elaborati utilizzati per il calcolo dei punteggi, comprese le tabelle e le relazioni istruttorie. È stato proposto anche un ricorso incidentale avverso la medesima sub-graduatoria, la cui ammissibilità è stata espressamente riservata. Ai fini della decisione, il TAR ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti documentati sulle modalità di calcolo e annotazione nel SIPA delle giornate di pesca e sui relativi dati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere gli effetti della sub-graduatoria e degli atti impugnati. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato che la controversia riguarda l'erogazione di finanziamenti suscettibili, in caso di esito favorevole del ricorso, di essere oggetto di una successiva pronuncia di condanna. Il giudizio non è stato definito nel merito: il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, onerandolo di depositare entro novanta giorni una relazione dettagliata sulle modalità di annotazione nel SIPA del calcolo delle giornate di pesca e sui dati rilevanti, anche acquisendoli presso gli organi o le amministrazioni responsabili della raccolta e del trattamento qualora non fossero già disponibili presso gli uffici ministeriali. Ogni decisione, sia sull'ammissibilità del ricorso incidentale sia sulle questioni di merito, è stata riservata. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia relativa a una graduatoria di finanziamento dipende dal corretto calcolo di dati amministrativi, il giudice può disporre un'istruttoria e ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulle modalità di raccolta, annotazione e trattamento dei dati rilevanti.
- Qualora i dati necessari alla decisione non siano disponibili presso l'amministrazione resistente, questa deve acquisirli presso gli organi o le amministrazioni responsabili della loro raccolta e del relativo trattamento, nei limiti dell'incombente istruttorio disposto dal giudice.
- In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento relativo all'erogazione di finanziamenti può essere negata quando gli interessi coinvolti risultino adeguatamente bilanciabili mediante una successiva pronuncia di condanna, in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
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