Sentenza n. 1362/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990 prot. n. 0004231/2022 in data 17 agosto 2022, avente ad oggetto “l'estensione nei confronti del Fallimento di Lavagna Scavi s.r.l. dell'ordinanza n. 1 del 4/03/2019 di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi ex art. 192 c. 2 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alla conferma della medesima ordinanza nei confronti di Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. Aree site in Comune di Colturano via Colombara identificate catastalmente al foglio 1, mappali 13, 100, 275 e 269 e ss.mm.”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento diretto a valutare l'estensione al fallimento di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune, a seguito di una precedente sentenza del TAR, ha avviato un procedimento volto ad approfondire in contraddittorio la legittimazione passiva del fallimento rispetto all'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi già emessa nei confronti della società. La comunicazione invitava il fallimento a dimostrare di non avere più la disponibilità di alcune aree, provando la restituzione delle stesse alla società proprietaria o concedente dopo il recesso dal contratto di affitto d'azienda, e a indicare modalità e tempi della cessazione della disponibilità. Il ricorrente ha impugnato immediatamente la comunicazione, sostenendone l'autonoma lesività e deducendo: eccesso di potere per abnormità in relazione alla legittimazione passiva del fallimento; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza e abnormità. Ha inoltre lamentato di essere gravato da oneri probatori ulteriori su circostanze già accertate e di rischiare un futuro provvedimento negativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo la comunicazione impugnata priva di lesività attuale. L'atto era espressamente qualificato come comunicazione di avvio del procedimento e aveva la sola funzione di assicurare la partecipazione procedimentale, consentendo al fallimento di presentare memorie e documenti prima dell'eventuale adozione di un provvedimento finale. La lesione prospettata dal ricorrente era meramente eventuale, poiché l'eventuale provvedimento sfavorevole avrebbe potuto essere adottato soltanto al termine del procedimento. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto rappresentare le proprie ragioni nella sede procedimentale e impugnare, se necessario, il successivo provvedimento conclusivo. Il giudice ha richiamato incidentalmente il principio secondo cui, nei procedimenti ex art. 192 d.lgs. 152/2006, l'inversione dell'onere della prova è ammissibile solo dopo che l'amministrazione abbia costruito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, senza tuttavia decidere tale questione nel merito. Nulla sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio ha funzione partecipativa e, di regola, non produce una lesione attuale autonomamente impugnabile prima della conclusione del procedimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Come da avviso dato in udienza ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a.
Il giudice ha previamente prospettato alle parti la questione decisiva della carenza di lesività dell'atto impugnato.
art. 192, comma 2, d.lgs. 152/2006
ordinanza n. 1 del 4/03/2019 di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi ex art. 192 c. 2 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
La disposizione costituisce la base dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi; il giudice ha richiamato incidentalmente che l'inversione dell'onere probatorio presuppone un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
art. 79 l. fall.
recesso dal contratto di affitto di azienda ex art. 79 L.F.
La comunicazione di avvio richiamava il recesso dal contratto di affitto d'azienda quale circostanza da dimostrare unitamente all'effettiva restituzione delle aree e alla cessazione della disponibilità.
art. 1590 c.c.
obbligo, a carico del conduttore, di restituzione della cosa locata al locatore al termine della locazione
La comunicazione impugnata lo richiamava per sostenere che il mero recesso dal contratto non fosse di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione della disponibilità delle aree.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto diretto a garantire la partecipazione dell'interessato e privo di una determinazione conclusiva, non è autonomamente impugnabile quando la lesione prospettata dipenda dall'eventuale futuro esito negativo del procedimento.
- L'interessato deve normalmente esercitare le proprie difese nella sede partecipativa e può impugnare il provvedimento amministrativo soltanto dopo l'eventuale conclusione del procedimento con un atto effettivamente lesivo.
- La mera imposizione, nella comunicazione di avvio, dell'invito a produrre elementi sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa non determina, di per sé, un interesse attuale all'impugnazione, se l'amministrazione non ha ancora adottato la decisione finale.
- Nei procedimenti relativi alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, l'inversione dell'onere probatorio può operare soltanto dopo che l'amministrazione abbia formato un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza.
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