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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8048/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Pavia del 18/09/2024 che, rigettando l'opposizione della parte offesa, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Di Marco per i reati indicati (artt. 479, 371-bis, 595, 368 c.p.) commessi il 15/09/2016. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) errata applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, con la censura della decorrenza del termine prescrizionale (secondo il ricorrente il termine avrebbe dovuto decorrere dalla iscrizione della parte offesa nel registro degli indagati nel 2019 e non dalla data del deposito della nota di P.G. a firma dell'indagato); (2) vizio di motivazione per errata valutazione, da parte del GIP, del contenuto della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Gallino ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., e della ricostruzione dei fatti sulla base degli atti del processo celebrato a carico della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103 il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale non è rimesso alla Cassazione ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., e i vizi dedotti nel ricorso eccedono l'ambito del reclamo previsto. Non è stata possibile la conversione del ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato riconosciuto per le spese sostenute dall'imputato resistente per la difesa nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato il regime impugnatorio: il provvedimento di archiviazione emesso dopo l'udienza camerale non è impugnabile in Cassazione ma è reclamabile davanti al tribunale monocratico ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., limitatamente ai casi di mancato rispetto delle garanzie del contraddittorio formale.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Indica il rimedio del reclamo dinanzi al tribunale monocratico contro il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, nei soli casi relativi al mancato rispetto delle regole a garanzia del contraddittorio formale.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Prevede la conversione del ricorso in altra forma di impugnazione solo entro i limiti delle ipotesi contemplate; nel caso di specie la conversione in reclamo non è stata possibile perché i vizi dedotti eccedono il perimetro del reclamo ex art. 410-bis.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la enunciazione dei motivi di ricorso secondo le prescrizioni formali; in sentenza menzionata come riferimento tecnico per l'articolazione dei motivi.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla tipologia di pronuncia di proscioglimento/assoluzione; la Corte segnala che le censure relative alla valutazione del contenuto di tale sentenza sono questioni di merito non risolvibili nell'ambito dell'impugnazione per cassazione del provvedimento di archiviazione post-udienza camerale.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Norma che può disciplinare il rimborso delle spese di difesa dell'imputato in determinate fasi; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione nella fase procedimentale in esame, quindi nulla è stato liquidato a favore dell'imputato resistente per le spese sostenute.

  • artt. 479, 371-bis, 595, 368 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali era stato iscritto il procedimento e che sono stati oggetto di archiviazione; nella sentenza sono indicati come oggetto dell'archiviazione disposta dal GIP.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103/2017, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è rimessa alla Corte di Cassazione: il rimedio è il reclamo davanti al tribunale monocratico ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., ma solo per vizi relativi al mancato rispetto del contraddittorio formale.
  • Censure di merito (es. calcolo della prescrizione, valutazione probatoria o interpretazione del contenuto di una sentenza di assoluzione) eccedono spesso l'ambito del reclamo ex art. 410-bis e non consentono la conversione del ricorso per cassazione in reclamo; tali questioni devono essere trattate con i rimedi procedurali appropriati o sollevate tempestivamente nelle fasi processuali opportune.
  • Se si contesta la decorrenza del termine di prescrizione, è importante indicare con precisione l'atto che si ritiene dia avvio alla prescrizione e sollevare la questione nelle sedi e nei tempi competenti; una impugnazione inammissibile per vizi formali non consentirà riesame di merito dalla Cassazione.
  • Le doglianze attinenti alla motivazione del GIP rispetto a provvedimenti di archiviazione post-udienza camerale vanno circoscritte a vizi relativi al contraddittorio formale per essere ammissibili dinanzi al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis; altrimenti si rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve valutare preliminarmente quale rimedio è esperibile (reclamo ex art. 410-bis vs impugnazioni ordinarie) e calibrare i motivi in modo da rientrare nel perimetro consentito dalle norme introdotte con la riforma del 2017.

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