Ordinanza n. 916/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa e mancato accoglimento della domanda amministrativa di risarcimento dei danni da patologia asseritamente contratta per esposizione professionale a sostanze nocive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a una patologia insorta nel 2023, che assume essere stata contratta durante il servizio prestato nella Marina Militare, sia a bordo sia a terra. Ha dedotto l'esposizione, nel corso delle mansioni di meccanico navale e anche durante missioni internazionali, ad amianto, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, benzine e derivati del petrolio, propellenti, polveri da sparo e relativi fumi e residui di combustione, lamentando la mancata predisposizione di adeguati sistemi di prevenzione tecnica e dispositivi di protezione individuale. Ha quantificato il danno biologico in euro 926.405,00, con possibile personalizzazione sino a euro 1.080.806,00, oltre ai danni morali ed esistenziali, e ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione. Il Ministero ha eccepito la nullità del ricorso per genericità dell'esposizione e, nel merito, l'assenza sia di condotte colpose specificamente riferibili all'amministrazione sia del nesso causale tra servizio e patologia. Ha richiamato il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, ritenendo prevalente la genesi extraprofessionale e, in particolare, il rilevante consumo di tabacco indicato nella documentazione clinica.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso le eccezioni preliminari, il merito della responsabilità dell'amministrazione o la domanda risarcitoria. Ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti implicanti particolari competenze tecniche e ha disposto, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, demandando al dirigente della Direzione regionale INAIL per la Sardegna l'individuazione del consulente. Il CTU dovrà accertare la natura, l'entità e la causa della patologia, verificando secondo il criterio del "più probabile che non" se essa sia riconducibile alle attività di servizio, anche con eventuale contributo concausale; dovrà inoltre valutare il danno biologico permanente e temporaneo, la riduzione dell'integrità psico-fisica, le ricadute sulla vita quotidiana e i presumibili riflessi morali, nonché le spese mediche già sostenute e future. Sono stati fissati termini per la designazione del CTU, il giuramento, la nomina dei consulenti di parte, lo svolgimento delle operazioni, le osservazioni allo schema di relazione e il deposito della relazione finale. Il compenso e l'anticipo di euro 1.000,00 sono stati posti provvisoriamente a carico del ricorrente, con liquidazione definitiva riservata. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 marzo 2027; ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 67 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica quando, per decidere, siano necessari approfondimenti che richiedono particolari competenze tecniche; nel caso concreto la CTU è stata disposta per accertare il nesso causale tra attività di servizio e patologia e per valutare i danni dedotti.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato con riguardo ai termini decadenziali per la presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del CTU.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento delle cautele di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria amministrativa dipende da accertamenti medico-legali sul rapporto causale tra patologia e attività di servizio, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., anche per verificare l'eventuale contributo concausale di fattori professionali ed extraprofessionali.
- Nell'ambito della consulenza tecnica medico-legale disposta in un giudizio risarcitorio, l'accertamento del nesso causale tra attività lavorativa e patologia deve essere svolto secondo il criterio del "più probabile che non", valorizzando la documentazione clinica, la storia lavorativa, l'esposizione professionale, l'età e le condizioni di salute preesistenti.
- La consulenza tecnica d'ufficio destinata alla liquidazione del danno alla persona può comprendere la valutazione distinta del danno biologico permanente, dell'invalidità temporanea, della riduzione dell'integrità psico-fisica, delle ricadute sulle attività quotidiane, dei riflessi morali e delle spese mediche già sostenute o future, purché gli accertamenti siano motivati secondo i parametri civilistici di risarcimento del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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