Sentenza del 05/09/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Recupero imposta - Termine di decadenza (Art. 76 del DPR n. 131 del 1986).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell'imposta di registro relativa a un contratto preliminare di compravendita non registrato. L'Ufficio era venuto a conoscenza dell'esistenza del contratto soltanto attraverso la comunicazione della sentenza del Tribunale che aveva deciso una controversia avente a oggetto quel contratto. Il contribuente contestava la tempestività della pretesa, sostenendo che il termine di decadenza dovesse essere calcolato da un momento anteriore.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta tempestiva e legittima. Quando l'Ufficio viene a conoscenza dell'atto non registrato soltanto mediante la comunicazione della sentenza che lo menziona o ne accerta l'esistenza, il termine quinquennale previsto dall'art. 76 del DPR n. 131 del 1986 decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'Amministrazione, individuata nel deposito della sentenza del Tribunale. Tale conoscenza legittima anche la registrazione d'ufficio del contratto e il conseguente recupero dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 76 del DPR n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Termine di decadenza quinquennale per l'azione dell'Amministrazione relativa alla richiesta dell'imposta di registro.
Il termine decorre dalla data in cui l'Ufficio acquisisce effettiva conoscenza dell'atto non registrato. Se tale conoscenza deriva dalla comunicazione o dal deposito di una sentenza del Tribunale, la decorrenza viene collocata in tale momento, anziché nella data originaria di formazione del contratto.
Massime di principio
- Per gli atti non registrati, il termine di decadenza può decorrere dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'Amministrazione, quando l'Ufficio non ne conosceva precedentemente l'esistenza.
- La comunicazione o il deposito di una sentenza che accerti, descriva o utilizzi un contratto non registrato può costituire il momento da cui l'Amministrazione acquisisce conoscenza dell'atto.
- La conoscenza giudiziale dell'atto può legittimare la registrazione d'ufficio e il successivo recupero dell'imposta di registro.
- In caso di contestazione della decadenza, occorre verificare sia la data in cui l'Ufficio ha avuto conoscenza dell'atto sia l'eventuale esistenza di precedenti elementi che ne dimostrassero una conoscenza anteriore.
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