Sentenza n. 1135/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1105/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1105/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere la carta del docente e ad accreditare, per ciascun ricorrente, gli importi indicati nel dispositivo della sentenza, oltre agli interessi legali dal momento dell’accredito fino al saldo. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, inutilmente decorso dopo la notificazione del titolo. La documentazione prodotta ha comprovato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia la notificazione e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento dell’amministrazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze rivendicate, oltre agli interessi dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; ha disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il mancato adempimento dell’amministrazione è rilevante dopo l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione del titolo giudiziale, decorrente dalla notificazione del titolo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione entro il termine previsto dalla legge, debitamente decorrente dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo del titolo entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza dell’interessato.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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