Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11726/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, valorizzando il rito e il contributo in concreto fornito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di calunnia. Nel ricorso per cassazione è stato proposto un solo motivo attinente al giudizio di responsabilità, con contestazione della sussistenza del reato. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la falsa incolpazione riguardasse un reato procedibile a querela e che, quindi, non dovesse integrarsi la calunnia. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile, richiamando il principio per cui la calunnia è configurabile anche quando la falsa incolpazione riguarda un reato procedibile a querela, se per verificare l'insussistenza della causa di procedibilità è comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti investigativi.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    La norma incriminatrice sulla calunnia è stata ritenuta applicabile anche alla falsa incolpazione di reati procedibili a querela, quando l'accertamento dell'assenza della causa di procedibilità richieda comunque l'apertura di un procedimento e accertamenti investigativi.

Massime di principio

  • Integra il delitto di calunnia la falsa incolpazione di un reato anche se procedibile a querela, quando la verifica della mancanza della querela non sia immediata e imponga comunque l'attivazione del procedimento penale e lo svolgimento di indagini.
  • Ai fini della configurabilità della calunnia, non è decisiva la sola natura querelabile del reato falsamente attribuito, se l'ordinamento impone comunque accertamenti appositi per escluderne la procedibilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la responsabilità penale in modo manifestamente infondato, in presenza di un consolidato principio di diritto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.