Cassazione Penale, Ordinanza n. 11726/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, valorizzando il rito e il contributo in concreto fornito.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di calunnia. Nel ricorso per cassazione è stato proposto un solo motivo attinente al giudizio di responsabilità, con contestazione della sussistenza del reato. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la falsa incolpazione riguardasse un reato procedibile a querela e che, quindi, non dovesse integrarsi la calunnia. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile, richiamando il principio per cui la calunnia è configurabile anche quando la falsa incolpazione riguarda un reato procedibile a querela, se per verificare l'insussistenza della causa di procedibilità è comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti investigativi.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
La norma incriminatrice sulla calunnia è stata ritenuta applicabile anche alla falsa incolpazione di reati procedibili a querela, quando l'accertamento dell'assenza della causa di procedibilità richieda comunque l'apertura di un procedimento e accertamenti investigativi.
Massime di principio
- Integra il delitto di calunnia la falsa incolpazione di un reato anche se procedibile a querela, quando la verifica della mancanza della querela non sia immediata e imponga comunque l'attivazione del procedimento penale e lo svolgimento di indagini.
- Ai fini della configurabilità della calunnia, non è decisiva la sola natura querelabile del reato falsamente attribuito, se l'ordinamento impone comunque accertamenti appositi per escluderne la procedibilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la responsabilità penale in modo manifestamente infondato, in presenza di un consolidato principio di diritto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
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