Sentenza n. 9547/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi remunerata l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico denominato “Az. Agr. Cinesi Palmino 1MWP” alle condizioni stabilite nel contratto di cessione dell’energia sul libero mercato, senza l’applicazione del “Meccanismo di compensazione a due vie” di cui all’art. 15-bis, del D-L. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022 e s.m.i. per l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE alla società con le fatture n. 1468553 del 18.10.2022 e n. 1549137 del 14.11.2022, aventi per descrizione “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - Contratto: NEP202200047127”, riferite rispettivamente ai mesi da febbraio ad agosto 2022, e al mese di settembre 2022, per la contestazione delle fatture in esame e per il relativo annullamento, nonché per l’accertamento della non debenza delle somme che saranno chieste al medesimo titolo dal GSE, per la contestazione delle relative fatture e per il relativo annullamento come pure per l’accertamento del diritto della ricorrente alle maggiori somme dovute per l’energia elettrica prodotta dall’impianto denominato “Az. Agr. Cinesi Palmino 1MWP” per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 (salvo ulteriori proroghe di legge), secondo le condizioni economiche stabilite nel proprio contratto di vendita dell’energia e comunque al prezzo di mercato e per la conseguente condanna del Gestore dei Servizi Energetici alla liquidazione in favore della ricorrente delle suddette somme ove occorra, per l’annullamento degli atti attuativi ed esecutivi dell’art. 15-bis, del D-L. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022 e s.m.i., ivi comprese: I) le suddette fatture elesse dal GSE e che emetterà in applicazione dell’art. 15-bis; II) la nota del GSE prot. GSEWEB/P20220388967 del 9 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, C.D. «DECRETO SOSTEGNI TER», intestati a AZ. AGR. CINESI PALMINO, CF: CNSPMN75M06I628T, P.IVA: 02527160168”; III) la deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “Attuazione dell’articolo 15 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; IV) le regole tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis DL gennaio 2022, n. 4, pubblicate dal GSE, con conseguente condanna del GSE - se del caso - a rideterminare l’importo dovuto a titolo di c.d. extraprezzo, con ogni conseguenza restitutoria di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: fatture del GSE per il pagamento dell'extraprezzo ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, nota del GSE di inclusione dell'impianto nel perimetro applicativo, delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL e regole tecniche GSE
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo del credito vantato dal GSE e del proprio diritto a ottenere la remunerazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico secondo i contratti di vendita sul libero mercato, senza applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'art. 15-bis d.l. n. 4/2022. Ha inoltre chiesto l'annullamento delle fatture emesse dal GSE, degli ulteriori atti applicativi e della delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, nonché la condanna del GSE alla liquidazione delle maggiori somme eventualmente dovute. In sede successiva, ha domandato la sospensione impropria o il rinvio del giudizio in attesa di pronunce del TAR Lombardia e della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il rinvio per proporre motivi aggiunti contro nuove richieste di pagamento. A seguito della questione rilevata d'ufficio, la ricorrente ha sostenuto la competenza del TAR Lazio in base alla regola territoriale generale dell'art. 13 c.p.a., deducendo che la delibera ARERA fosse un atto presupposto, non autonomamente lesivo, e che la sua impugnazione fosse solo subordinata.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lombardia, sede di Milano, ritenendo applicabile la competenza funzionale inderogabile prevista dall'art. 14, comma 2, c.p.a. per le controversie relative ai poteri esercitati da ARERA. L'impugnazione della delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL è stata ritenuta sufficiente a radicare la competenza del TAR Lombardia, anche se la delibera era contestata in via subordinata o eventuale. La competenza funzionale prevale sui criteri territoriali generali dell'art. 13 c.p.a. e si estende anche agli atti esecutivi adottati da altri enti, come le fatture e gli atti del GSE, quando attuano il provvedimento dell'Autorità. Il Collegio ha escluso che ricorresse la speciale competenza prevista dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., in relazione all'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., poiché la controversia non riguardava la produzione o il trasporto di energia da fonte nucleare, da centrale termoelettrica o dall'utilizzo di gas naturale, né aveva comunque ad oggetto la produzione o il trasporto di energia nei sensi indicati da tali disposizioni. Il TAR ha inoltre osservato che, anche applicando l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la connessione con l'atto presupposto normativo o generale avrebbe condotto al TAR Lombardia, trattandosi della delibera ARERA dalla quale necessariamente transitava l'attuazione dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022. La maggiore o minore rilevanza della contestazione della delibera ARERA attiene al merito e non incide sulla competenza. Il ricorso può essere riassunto davanti al TAR Lombardia; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, c.p.a.
Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia prevale sui criteri territoriali generali e attrae anche gli atti esecutivi di provvedimenti adottati da ARERA, pur se emanati da altri enti.
art. 13 c.p.a.
I criteri generali di competenza territoriale, compreso quello fondato sulla sede dell'autorità emanante o sugli effetti dell'atto, sono recessivi rispetto alla competenza funzionale prevista dall'art. 14, comma 2, c.p.a.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Per l'impugnazione di atti normativi o generali presupposti restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza; nel caso esaminato, la connessione con la delibera ARERA presupposta conduceva comunque al TAR Lombardia.
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
La speciale competenza prevista dalla disposizione non era applicabile, perché la controversia non riguardava la produzione o il trasporto di energia nei settori indicati dalla norma.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La controversia non rientrava nella materia relativa alla produzione o al trasporto di energia da fonte nucleare, da centrale termoelettrica o dall'utilizzo di gas naturale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione di incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022
La disposizione costituiva la base normativa del meccanismo di compensazione a due vie e degli atti applicativi contestati, ma il giudice non ne ha esaminato la legittimità sostanziale.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile attribuita al TAR Lombardia dall'art. 14, comma 2, c.p.a. per le controversie relative ai poteri esercitati da ARERA prevale sui criteri generali di competenza territoriale previsti dall'art. 13 c.p.a.
- La competenza funzionale del TAR Lombardia per gli atti di ARERA ha efficacia attrattiva anche rispetto agli atti esecutivi adottati da altri soggetti, quando tali atti costituiscono attuazione necessaria del provvedimento dell'Autorità.
- Ai fini della competenza è irrilevante che l'impugnazione dell'atto di ARERA sia proposta in via subordinata, eventuale o tuzioristica; la rilevanza sostanziale di tale impugnazione appartiene al merito e deve essere valutata dal giudice competente.
- Quando sono impugnati congiuntamente atti applicativi e un atto presupposto di ARERA, la stretta connessione tra gli atti può radicare la competenza funzionale del TAR Lombardia, anche se l'interesse lesivo si è manifestato attraverso l'atto applicativo.
- La dichiarazione di incompetenza del TAR consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, secondo la disciplina dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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