Sentenza n. 13/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento della nota prot. n. 16560 del 23 febbraio 2021, con cui il Comune dell’Aquila ha respinto l’istanza di revisione dei prezzi e integrazione per gli aumenti del costo del lavoro per la gestione del servizio di assistenza scolastica qualificata in favore degli alunni diversamente abili per il periodo dall’1 settembre 2011 al 31 agosto 2014, prorogata fino al 30 giugno 2020; e per la condanna del Comune dell’Aquila alla corresponsione delle somme di euro 322.320,36, a titolo di revisione dei prezzi, e di euro 119.781,62, a titolo di differenze per l’aumento del costo del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della revisione dei prezzi e del riconoscimento delle differenze derivanti dagli aumenti del costo del lavoro per la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica qualificata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato il diniego comunale di revisione dei prezzi e ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di euro 322.320,36 per revisione dei prezzi e di euro 119.781,62 per differenze conseguenti ai rinnovi del contratto collettivo, oltre rivalutazione e interessi. Il rapporto originario, aggiudicato per il periodo 2011-2014, è stato successivamente protratto fino al 2020 mediante plurime determinazioni comunali. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla prosecuzione del rapporto nel periodo successivo alla scadenza originaria; contraddittorietà rispetto ad altri atti del rapporto e violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che il diniego avesse sostanzialmente inciso su precedenti proroghe tecniche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per genericità e inconferenza delle censure e la prescrizione quinquennale del diritto alla revisione, eccezioni sulle quali il Collegio ha ritenuto di poter prescindere, poiché tutti i motivi erano infondati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il consorzio alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il primo motivo è stato respinto perché la controversia attiene alla fase esecutiva di un contratto pubblico e, in tale fase, le parti si trovano in posizione paritetica; non si applicano quindi le regole del procedimento amministrativo, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 115 d.lgs. 163/2006 prevede la revisione dei prezzi nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, ma tale clausola opera in caso di mera proroga e non di rinnovo. La proroga consiste nella semplice estensione della scadenza del contratto originario, senza modifiche e senza nuova negoziazione; il rinnovo ricorre invece quando vi sia anche una minima rinnovata attività negoziale, potendo consistere persino nella conferma delle condizioni precedenti. Nel caso concreto, le prosecuzioni sono state qualificate come rinnovi contrattuali, poiché il consorzio ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio e il Comune ha formulato reiterate richieste di prosecuzione alle medesime condizioni, determinando autonome trattative e nuovi rapporti, sebbene denominati formalmente proroghe tecniche. La continuità del servizio essenziale e il riferimento alla conclusione della nuova gara non sono stati ritenuti sufficienti a configurare plurime proroghe tecniche legittime. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego risultava coerente con l’accertata negoziazione e non costituiva un annullamento d’ufficio di precedenti atti di proroga; pertanto non veniva in rilievo l’art. 21-nonies l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
La controversia sulla clausola di revisione dei prezzi e sul relativo provvedimento applicativo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e concerne la fase esecutiva del contratto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica alla controversia relativa alla revisione dei prezzi nella fase esecutiva del contratto pubblico, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti.
art. 115 d.lgs. 163/2006
La clausola obbligatoria di revisione periodica dei prezzi nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica opera in caso di mera proroga del contratto, ma non quando la prosecuzione derivi da un rinnovo fondato su una nuova, anche minima, negoziazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non trova applicazione quando il diniego di revisione dei prezzi non incide in autotutela su precedenti provvedimenti, ma costituisce la conseguenza della qualificazione delle successive prosecuzioni come autonomi rinnovi contrattuali.
art. 44, commi 4 e 6, l. 724/1994
La disciplina, sostanzialmente riprodotta dall’art. 115 d.lgs. 163/2006, impone la previsione della revisione periodica dei prezzi nei contratti di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica.
Massime di principio
- Nella fase esecutiva dei contratti pubblici, le parti operano in posizione paritetica; le controversie sulla revisione dei prezzi non sono disciplinate dalle regole generali del procedimento amministrativo, sicché non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
- La revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 opera in caso di mera proroga del contratto originario, ma non in caso di rinnovo contrattuale.
- La proroga consiste nella sola estensione temporale del contratto, con permanenza della disciplina originaria e senza nuova negoziazione; il rinnovo ricorre invece quando tra le parti si svolge anche una minima attività negoziale, potendo concludersi persino con la conferma integrale delle condizioni precedenti.
- La prosecuzione del servizio formalmente qualificata dall’amministrazione come proroga tecnica può essere riqualificata come rinnovo quando la documentazione dimostri reiterate proposte e accettazioni, espresse o tacite, di prosecuzione alle medesime condizioni, dando luogo ad autonomi rapporti contrattuali.
- La mera esigenza di assicurare la continuità di un servizio essenziale e di attendere l’espletamento di una nuova gara non è sufficiente, di per sé, a configurare plurime proroghe tecniche né a rendere applicabile la revisione dei prezzi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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