Sentenza n. 2136/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli cod. prat. P-NA/L/Q/2023/103076, prot. 0070302 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli dell’19 febbraio 2025 che ha revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Chanda Ranjit in data 10/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata presentazione alla convocazione, mancata trasmissione del contratto di soggiorno e carenza documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato sulla base di un'istanza presentata dal datore di lavoro. Dopo l'ingresso regolare in Italia, il lavoratore aveva atteso la convocazione dello Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'Amministrazione lo aveva convocato insieme al datore di lavoro, comunicando successivamente l'avvio del procedimento di revoca e adottando poi il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dedotto la nullità o comunque l'inefficacia delle notifiche della convocazione, del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, poiché effettuate a un indirizzo PEC non appartenente al lavoratore o al datore di lavoro e comunque risultato incapiente; la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per mancata effettiva conoscenza degli atti e conseguente lesione della partecipazione procedimentale; l'eccessivo automatismo della revoca; l'erroneità dei presupposti di fatto; il difetto di istruttoria e di motivazione; nonché eccesso di potere per sviamento, perplessità e violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e buon andamento. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e ha sostenuto la legittimità vincolata della revoca, fondata sulla mancata presentazione alla convocazione, sulla mancata trasmissione del contratto di soggiorno e sull'assenza di documenti quali l'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. 73/2022 e la verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali prevista dall'art. 22, comma 2, T.U.I.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto assorbente la violazione delle garanzie partecipative, già rilevata in sede cautelare: l'invio delle comunicazioni all'indirizzo indicato come domicilio eletto non era andato a buon fine per incapienza della casella PEC, sicché non si era realizzato un pieno contraddittorio procedimentale. Il lavoratore straniero è titolare di una posizione giuridica autonoma e qualificata rispetto a quella del datore di lavoro ed è cointeressato al procedimento; pertanto, la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto devono consentirgli un'effettiva interlocuzione con l'Amministrazione. Non è stato applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sia perché l'esito avrebbe potuto essere diverso mediante produzione documentale o prospettazione di un permesso per attesa occupazione, sia perché la disposizione non opera in caso di violazione dell'art. 10-bis. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura sostanziale: la carenza documentale e la mancata instaurazione del rapporto, ove non imputabili al lavoratore, non determinano automaticamente la revoca del nulla osta. L'Amministrazione avrebbe dovuto accertare la buona fede del lavoratore, la non imputabilità dell'impedimento e la possibilità di applicare, per identità di ratio con l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, la tutela consistente nel rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca è stata quindi annullata, con obbligo di riesame nel rispetto dei principi indicati. Le spese sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200, oltre accessori, a carico dello Stato.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto devono garantire un'effettiva partecipazione del lavoratore straniero, quale cointeressato autonomo al procedimento relativo al nulla osta e al soggiorno; l'invio non recapitato per incapienza della casella PEC non realizza il contraddittorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La regola sui vizi formali non invalidanti non si applica quando è violato l'art. 10-bis e, comunque, non opera se la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
La verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali costituisce uno degli elementi istruttori rilevanti nella procedura, ma la sua carenza non consente un automatismo espulsivo senza valutare la posizione concreta e la non imputabilità al lavoratore.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La tutela prevista per il lavoratore che perde il posto di lavoro deve essere estesa, per identità di ratio, al lavoratore entrato regolarmente in Italia con valido nulla osta che non abbia potuto instaurare il rapporto per causa a lui non imputabile, ai fini del possibile permesso per attesa occupazione.
art. 44 d.l. 73/2022
L'asseverazione rientra nella documentazione oggetto di verifica, ma la sua eventuale mancanza deve essere valutata nel procedimento partecipato e non può fondare automaticamente la revoca senza esame della situazione del lavoratore.
art. 130 d.P.R. 115/2002
I compensi professionali per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio o alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato e dei conseguenti titoli di soggiorno, il lavoratore straniero è cointeressato autonomo rispetto al datore di lavoro; la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto devono quindi essere portati alla sua effettiva conoscenza, consentendogli di presentare osservazioni e documenti.
- L'invio di una comunicazione procedimentale a un indirizzo PEC indicato come domicilio eletto non garantisce la partecipazione quando il recapito non va a buon fine per incapienza della casella; in tal caso il contraddittorio procedimentale non può ritenersi realizzato.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990; inoltre, il vizio partecipativo resta invalidante quando l'interessato avrebbe potuto produrre documenti o prospettare una soluzione idonea a incidere sull'esito del procedimento.
- La revoca del nulla osta non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata instaurazione del rapporto o dalla carenza documentale imputabile al datore di lavoro, senza accertare la buona fede del lavoratore e la non imputabilità a quest'ultimo della mancata formalizzazione.
- Il principio di tutela previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 per il lavoratore che perda il posto di lavoro può applicarsi, per identità di ratio, anche al lavoratore regolarmente entrato in Italia con valido nulla osta che non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa non imputabile, consentendo la valutazione del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Quando la revoca del nulla osta incide sulla posizione di un lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e motivata, ponderando buona fede, non imputabilità dell'inadempimento, documentazione disponibile e possibili soluzioni alternative, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →