Ordinanza n. 4011/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota del MIM Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio V - Personale A.T.A. prot. 10009 del 15/04/2026 con la quale veniva indetto il concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA - Graduatorie a.s. 2026/2027 nella parte in cui non veniva disposta e prevista la valutazione ovvero la rivalutazione del servizio militare non prestato in costanza di nomina con l'attribuzione di punti 6 anziché 0,60; b) del decreto del MIM USR Campania Napoli prot. 39853 del 21/4/2026 con il quale, in attuazione dell'atto impugnato sub a), veniva pubblicato il bando del concorso per titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA profilo assistente tecnico nella parte in cui alla sezione avvertenze alla Tabella A/1, veniva ancora prevista la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina con punti 0,6 e non 6 e pertanto non veniva prevista la valutazione ovvero la rivalutazione per il personale già inserito del servizio militare non prestato in costanza di nomina con l'attribuzione di punti 6 anziché 0,60; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimento di contenuto ed estremi ignoti se lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando nazionale e bando regionale per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA, nella parte in cui attribuiscono 0,60 punti anziché 6 punti al servizio militare o assimilato prestato non in costanza di nomina e non prevedono la rivalutazione del punteggio per il personale già inserito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con cui è stato indetto il concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie provinciali del personale ATA, nonché il successivo bando dell'Ufficio scolastico regionale, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare. Ha contestato, in particolare, la previsione dell'attribuzione di 0,60 punti al servizio militare prestato non in costanza di nomina, anziché del punteggio pieno di 6 punti, e l'omessa previsione della valutazione o rivalutazione di tale servizio per il personale già inserito in graduatoria. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo sussistenti i relativi presupposti alla luce anche dell'orientamento più recente del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, favorevole alla parificazione del punteggio da attribuire al servizio di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge, indipendentemente dal momento in cui siano stati prestati. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e disposto, in via provvisoria, l'attribuzione al ricorrente del punteggio pieno ai fini dell'inserimento nella graduatoria. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, di adottare misure interinali e di fissare l'udienza di merito; nel caso concreto ha giustificato la sospensione degli atti impugnati e l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge devono essere considerati, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, in modo paritario indipendentemente dal fatto che siano stati prestati o meno in costanza di nomina.
- Quando l'interpretazione giurisprudenziale più recente sostiene la rivalutazione del servizio militare ai fini del punteggio in graduatoria, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli atti applicativi che attribuiscano un punteggio ridotto e disporre provvisoriamente l'attribuzione del punteggio pieno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →