Sentenza n. 5319/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della determinazione n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Valle d’Aosta, ivi compreso l’allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dall’impresa ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e determinazione regionale relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e la determinazione della Regione Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, con la quale erano stati individuati gli importi dovuti dall’impresa a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale non risultava intervenuta, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società circa l’avvenuto versamento del 25 per cento degli importi consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito dell’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali consegue all’accertamento, da parte della Regione o della Provincia autonoma, dell’avvenuto pagamento della quota ridotta e alla comunicazione del relativo provvedimento al TAR. In assenza di tale comunicazione, la dichiarazione della parte privata sul pagamento può comunque fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La norma costituisce la base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei provvedimenti regionali impugnati.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
La disposizione è richiamata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi oggetto della definizione agevolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola all’accertamento e alla comunicazione di un pagamento da parte dell’amministrazione, la sola dichiarazione del privato non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere in assenza della prescritta comunicazione amministrativa.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione oggetto dell’impugnazione può comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, determinando l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede il presupposto specificamente previsto dalla disciplina sopravvenuta, mentre la seconda può essere dichiarata quando il ricorrente non abbia più un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
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