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Sentenza

Sentenza n. 1319/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale civile di Treviso, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all'erogazione complessiva di 1.000 euro mediante la Carta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 giugno 2025 presso il domicilio digitale dell'amministrazione. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata esecuzione spontanea del titolo giudiziale. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale del Ministero ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo complessivo di 1.000 euro. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non esclude in astratto la penalità di mora nei confronti delle amministrazioni, ma consente di negarla quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico, nella nomina del commissario ad acta e nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e si inserisce in un contenzioso seriale di eccezionale entità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 339 euro, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale munito dell'attestazione di conformità presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea ai fini della formazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web

    La disposizione è richiamata per evidenziare l'articolazione del procedimento di attivazione della Carta e il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla norma è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e l'obbligo di conformazione riguarda l'esecuzione concreta di quanto accertato o statuito nel giudicato.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo e attribuendogli tutti i poteri necessari per predisporre gli stanziamenti, assumere l'impegno, liquidare, ordinare e pagare la somma dovuta.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e il commissario devono adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, ma può essere negata quando sussistano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa dell'adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l'eccezionale serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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