Cassazione Penale, Sentenza n. 636/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo di prescrizione fosse già decorso rispetto alla data della sentenza impugnata. Il reato era contestato come commesso il 03/10/2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, calcolato tenendo conto della recidiva specifica reiterata infraquinquennale e dell'aumento di pena di due terzi, fosse di dieci anni con scadenza il 03/10/2023, quindi successiva alle pronunce di merito e a quella di legittimità. Perciò il vizio invocato dal ricorrente era infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per cui era stata pronunciata la condanna (reato commesso il 03/10/2013). Serve a identificare la pena edittale massima di riferimento per il calcolo della prescrizione.
art. 99, comma quarto cod. pen.
Riconoscimento della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale applicata dal giudice di merito; tale qualificazione ha inciso sull'aumento della pena ai fini del calcolo della prescrizione (aumento di due terzi).
art. 161, secondo comma cod. pen.
Prevede l'aumento della pena in presenza di recidiva; la Corte ha ritenuto che l'incremento di pena (due terzi) non modifica il tempo necessario a prescrivere ex art.157, ma rileva ai fini del computo dell'interruzione della prescrizione e quindi del termine massimo complessivo.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il criterio per determinare il tempo necessario a prescrivere in rapporto alla pena edittale: la Corte ha ritenuto che, con pena edittale massima di due anni, il tempo “base” ex art.157 resti comunque inferiore a sei anni.
art. 436 cod. pen.
Richiamato per indicare la pena edittale massima (due anni) relativa al reato in contestazione; tale elemento è stato utilizzato per il calcolo del tempo necessario a prescrivere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per determinare la prescrizione occorre partire dalla data di commissione del reato e calcolare il tempo necessario a prescrivere in base alla pena edittale massima (art.157): l'aumento per recidiva non sempre altera il tempo “base” previsto da art.157.
- L'aumento di pena dovuto alla recidiva (art.161) può non incidere sul tempo necessario a prescrivere ma rileva sul periodo conseguente all'interruzione (quindi sul termine massimo complessivo). Bisogna distinguere tra tempo necessario a prescrivere e effetti dell'interruzione.
- Nel calcolo del termine massimo di prescrizione vanno sommati il tempo base e l'eventuale incremento conseguente all'interruzione: nella fattispecie il calcolo è stato 6 anni (base) + 4 anni (due terzi di 6) = 10 anni.
- La scadenza della prescrizione va confrontata con le date delle pronunce di merito e di legittimità: se la prescrizione scade dopo tali pronunce, il reato non è estinto e il motivo è infondato.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie a titolo di rimborso/ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.; va valutata la fondatezza prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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