Ordinanza n. 1579/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'07.12.2025, protocollo n. 2025-1153; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La tutela d'urgenza non è stata concessa perché il contesto bellico rendeva impossibile l'operatività dell'Amministrazione presso la sede diplomatica interessata e, comunque, la ricorrente non avrebbe potuto utilizzare concretamente l'eventuale visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le eccezionali circostanze considerate dal Collegio.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato da una sede diplomatica italiana in Iran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza era stata presentata presso l'Ambasciata italiana a Teheran. Il giudice ha rilevato che, in ragione del noto contesto bellico, l'Amministrazione aveva rappresentato l'impossibilità di operare e che, allo stato, la ricorrente non sarebbe comunque stata in grado di usufruire dell'eventuale visto. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti avverso il diniego.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego di visto.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando circostanze eccezionali, quali un contesto bellico che impedisca all'amministrazione di operare presso la sede competente, rendano non concretamente praticabile l'esecuzione della misura richiesta.
- La tutela cautelare può essere negata per carenza di utilità pratica quando, anche in caso di concessione della misura, il ricorrente non sarebbe comunque in grado di usufruire del bene della vita perseguito nel periodo considerato.
- Nella fase cautelare, la sussistenza di un impedimento fattuale all'operatività amministrativa e l'assenza di utilità concreta della misura possono fondare il rigetto dell'istanza senza definire nel merito la legittimità del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →