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Ordinanza

Ordinanza n. 16713/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio n. agedrlaz_-OMISSIS- comunicato in data 3.6.2026, nella parte in cui ha limitato l’accesso agli atti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate indicata nell'istanza di accesso e funzionale al giudizio civile pendente relativa alla Sig.ra -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-; e pertanto, ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione e il rilascio di copia: a) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi alla Sig.ra -OMISSIS- per il periodo compreso tra il 01.10.2022 e il 30.04.2023; b) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi a -OMISSIS- a far data dal 26.01.2022 (giorno del raggiungimento della maggiore età), o subordinatamente dal 14.12.2022 (atto istitutivo del Trust); c) Ostensione integrale delle dichiarazioni fiscali (Modelli 730 e/o Redditi PF) e Certificazioni Uniche delle controinteressate per le annualità richieste, comprensive di tutti i quadri liquidativi e informativi (quadri RB, RC, RL, RM, RN, RT, RW); d) Ostensione dei dati del registro locazioni e di tutta la documentazione inerente i rapporti locativi (modelli RLI, contratti registrati, proroghe o risoluzioni) attinenti alle sig.re -OMISSIS-; in subordine, ordinare all'Amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente di accesso agli atti, alla luce dei principi indicati dal TAR. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30/7/2026: previo annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio n. agedrlaz_-OMISSIS- comunicato in data 3.6.2026, nella parte in cui ha limitato l’accesso agli atti, e del successivo provvedimento dell'Ufficio Territoriale di Rieti prot. AGEDP-RI_-OMISSIS- comunicato il 16 luglio 2026, nella parte in cui ha limitato l'accesso richiesto e ha dichiarato l'inesistenza di modelli dichiarativi acquisiti all'Anagrafe Tributaria del -OMISSIS- senza pronunciarsi sull'ulteriore documentazione richiesta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate indicata nell'istanza di accesso e funzionale al giudizio civile pendente relativa alla Sig.ra -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-; e pertanto, ordinare all'Agenzia delle Entrate, ove esistenti, ovvero attestarne formalmente e motivatamente l'inesistenza, e il rilascio di copia, di: a) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi alla Sig.ra -OMISSIS- per il periodo compreso tra il 01.10.2022 e il 30.04.2023; b) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi a -OMISSIS- a far data dal 26.01.2022 (giorno del raggiungimento della maggiore età), o subordinatamente dal 14.12.2022 (atto istitutivo del Trust); c) Ostensione integrale delle dichiarazioni fiscali (Modelli 730 e/o Redditi PF) e Certificazioni Uniche delle controinteressate per le annualità richieste, comprensive di tutti i quadri liquidativi e informativi (quadri RB, RC, RL, RM, RN, RT, RW); d) Ostensione dei dati del registro locazioni e di tutta la documentazione inerente i rapporti locativi (modelli RLI, contratti registrati, proroghe o risoluzioni) attinenti alle sig.re -OMISSIS-; e) Ostensione dei documenti indicati al punto A.2 dell'istanza di accesso del 15 giugno 2026, concernenti i dati e i documenti comunque detenuti nell'Anagrafe Tributaria relativi al -OMISSIS-; in subordine, ordinare all'Amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente di accesso agli atti, alla luce dei principi indicati dal TAR.

Giustizia amministrativa202607611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate comunicato il 3 giugno 2026, che ha limitato l’accesso alla documentazione fiscale richiesta; con motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento dell’Ufficio Territoriale di Rieti comunicato il 16 luglio 2026, che ha ulteriormente limitato l’accesso e dichiarato inesistenti alcuni modelli dichiarativi senza pronunciarsi su altra documentazione richiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accesso a documentazione fiscale relativa a due controinteressate, dichiarando che essa è funzionale a un giudizio civile pendente. La richiesta comprendeva dati dell’Archivio dei Rapporti Finanziari per periodi specifici, dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche con i relativi quadri, nonché dati del registro delle locazioni e documenti relativi ai rapporti locativi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento dell’Ufficio Territoriale, contestando la limitazione dell’accesso, la dichiarazione di inesistenza di modelli dichiarativi senza adeguato riscontro e il mancato esame di ulteriore documentazione dell’Anagrafe Tributaria. In via subordinata ha chiesto il riesame dell’istanza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso né i motivi di ricorso. Ha rilevato che la proposizione dei motivi aggiunti, qualificati come impropri, e la loro notificazione nelle date del 28, 29 e 31 luglio 2026 incidono sulla fissazione dell’udienza; per rispettare i termini previsti dall’art. 87 c.p.a. ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Ha disposto inoltre l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata e la comunicazione dell’ordinanza alle parti, anche non costituite.

Norme richiamate

  • art. 87 c.p.a.

    al fine del rispetto dei termini di cui all’art. 87 c.p.a., la trattazione della causa debba essere, dunque, rinviata al 3 novembre 2026

    La proposizione e notificazione dei motivi aggiunti hanno inciso sulla fissazione dell’udienza; il rinvio è stato disposto per rispettare i termini processuali previsti dall’art. 87 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità quando lo ritiene necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo

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