Ordinanza n. 16713/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio n. agedrlaz_-OMISSIS- comunicato in data 3.6.2026, nella parte in cui ha limitato l’accesso agli atti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate indicata nell'istanza di accesso e funzionale al giudizio civile pendente relativa alla Sig.ra -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-; e pertanto, ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione e il rilascio di copia: a) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi alla Sig.ra -OMISSIS- per il periodo compreso tra il 01.10.2022 e il 30.04.2023; b) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi a -OMISSIS- a far data dal 26.01.2022 (giorno del raggiungimento della maggiore età), o subordinatamente dal 14.12.2022 (atto istitutivo del Trust); c) Ostensione integrale delle dichiarazioni fiscali (Modelli 730 e/o Redditi PF) e Certificazioni Uniche delle controinteressate per le annualità richieste, comprensive di tutti i quadri liquidativi e informativi (quadri RB, RC, RL, RM, RN, RT, RW); d) Ostensione dei dati del registro locazioni e di tutta la documentazione inerente i rapporti locativi (modelli RLI, contratti registrati, proroghe o risoluzioni) attinenti alle sig.re -OMISSIS-; in subordine, ordinare all'Amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente di accesso agli atti, alla luce dei principi indicati dal TAR. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30/7/2026: previo annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio n. agedrlaz_-OMISSIS- comunicato in data 3.6.2026, nella parte in cui ha limitato l’accesso agli atti, e del successivo provvedimento dell'Ufficio Territoriale di Rieti prot. AGEDP-RI_-OMISSIS- comunicato il 16 luglio 2026, nella parte in cui ha limitato l'accesso richiesto e ha dichiarato l'inesistenza di modelli dichiarativi acquisiti all'Anagrafe Tributaria del -OMISSIS- senza pronunciarsi sull'ulteriore documentazione richiesta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate indicata nell'istanza di accesso e funzionale al giudizio civile pendente relativa alla Sig.ra -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-; e pertanto, ordinare all'Agenzia delle Entrate, ove esistenti, ovvero attestarne formalmente e motivatamente l'inesistenza, e il rilascio di copia, di: a) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi alla Sig.ra -OMISSIS- per il periodo compreso tra il 01.10.2022 e il 30.04.2023; b) Integrazione dei dati dell'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) relativi a -OMISSIS- a far data dal 26.01.2022 (giorno del raggiungimento della maggiore età), o subordinatamente dal 14.12.2022 (atto istitutivo del Trust); c) Ostensione integrale delle dichiarazioni fiscali (Modelli 730 e/o Redditi PF) e Certificazioni Uniche delle controinteressate per le annualità richieste, comprensive di tutti i quadri liquidativi e informativi (quadri RB, RC, RL, RM, RN, RT, RW); d) Ostensione dei dati del registro locazioni e di tutta la documentazione inerente i rapporti locativi (modelli RLI, contratti registrati, proroghe o risoluzioni) attinenti alle sig.re -OMISSIS-; e) Ostensione dei documenti indicati al punto A.2 dell'istanza di accesso del 15 giugno 2026, concernenti i dati e i documenti comunque detenuti nell'Anagrafe Tributaria relativi al -OMISSIS-; in subordine, ordinare all'Amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente di accesso agli atti, alla luce dei principi indicati dal TAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate comunicato il 3 giugno 2026, che ha limitato l’accesso alla documentazione fiscale richiesta; con motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento dell’Ufficio Territoriale di Rieti comunicato il 16 luglio 2026, che ha ulteriormente limitato l’accesso e dichiarato inesistenti alcuni modelli dichiarativi senza pronunciarsi su altra documentazione richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso a documentazione fiscale relativa a due controinteressate, dichiarando che essa è funzionale a un giudizio civile pendente. La richiesta comprendeva dati dell’Archivio dei Rapporti Finanziari per periodi specifici, dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche con i relativi quadri, nonché dati del registro delle locazioni e documenti relativi ai rapporti locativi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento dell’Ufficio Territoriale, contestando la limitazione dell’accesso, la dichiarazione di inesistenza di modelli dichiarativi senza adeguato riscontro e il mancato esame di ulteriore documentazione dell’Anagrafe Tributaria. In via subordinata ha chiesto il riesame dell’istanza.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso né i motivi di ricorso. Ha rilevato che la proposizione dei motivi aggiunti, qualificati come impropri, e la loro notificazione nelle date del 28, 29 e 31 luglio 2026 incidono sulla fissazione dell’udienza; per rispettare i termini previsti dall’art. 87 c.p.a. ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Ha disposto inoltre l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata e la comunicazione dell’ordinanza alle parti, anche non costituite.
Norme richiamate
art. 87 c.p.a.
al fine del rispetto dei termini di cui all’art. 87 c.p.a., la trattazione della causa debba essere, dunque, rinviata al 3 novembre 2026
La proposizione e notificazione dei motivi aggiunti hanno inciso sulla fissazione dell’udienza; il rinvio è stato disposto per rispettare i termini processuali previsti dall’art. 87 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità quando lo ritiene necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
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