Ordinanza n. 66/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione, del 12 marzo 2025, di revoca del nulla osta rilasciato il 7 marzo 2024, su istanza del ricorrente, in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto consequenziale e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 12 marzo 2025 con cui è stato revocato il nulla osta rilasciato il 7 marzo 2024 per l'ingresso e l'assunzione di un lavoratore straniero, chiedendone l'annullamento insieme agli atti consequenziali e presupposti. L'Amministrazione non si è costituita. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) per le notifiche degli atti processuali.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della revoca del nulla osta. Ha rilevato l'irregolarità della notificazione del ricorso introduttivo, in quanto eseguita presso un indirizzo PEC non coincidente con quello indicato nel ReGIndE per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso all'indirizzo PEC corretto. Ha fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 6 maggio 2026 e disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
La notificazione telematica degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata al domicilio digitale risultante dall'elenco previsto dalla normativa richiamata; nel caso concreto, per gli atti processuali notificati presso l'Avvocatura dello Stato, il TAR ha individuato l'indirizzo PEC corretto nel ReGIndE.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In presenza di un vizio della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; il TAR ha applicato tale rimedio fissando il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Sussistendo esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le esigenze di protezione dei dati personali costituiscono ulteriore fondamento per l'oscuramento delle generalità disposto nell'ordinanza.
Massime di principio
- La notificazione telematica degli atti processuali a una pubblica amministrazione deve essere effettuata al domicilio digitale risultante dal registro ufficiale previsto dalla normativa applicabile; la notificazione a un indirizzo PEC diverso non consente di ritenere validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione.
- Quando la notificazione del ricorso introduttivo è viziata, il giudice amministrativo può assegnare al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per rinnovarla presso il corretto domicilio digitale, rinviando la trattazione della causa al prosieguo.
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