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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07128/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta procedibilità del delitto di danneggiamento, sostenendo che il reato sarebbe improcedibile per difetto di querela. La censura viene ritenuta dalla Corte di cassazione manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata aveva escluso la necessità della querela in ragione della natura pubblica del bene danneggiato. La doglianza è inoltre giudicata non specifica e meramente apparente, poiché non si confronta in modo argomentato con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    La Corte richiama il delitto di danneggiamento e afferma, in sostanza, che nel caso concreto la procedibilità non dipendeva dalla querela perché il bene danneggiato era di natura pubblica.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla manifesta infondatezza e sulla non specificità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o apparente è inammissibile.
  • La doglianza sulla procedibilità a querela del danneggiamento non è fondata quando la decisione di merito accerta che l'oggetto del danneggiamento è un bene di natura pubblica, escludendo così la necessità della querela.
  • La manifesta infondatezza del motivo e la sua mancanza di specificità legittimano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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