Cassazione Penale, Sentenza n. 30070/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbato era stato ritenuto colpevole della violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) per essere stato trovato fuori dal domicilio alle ore 21:15, in violazione del divieto di rincasare oltre le 21:00 e di uscire prima delle 06:00. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la mancata rivalutazione della persistenza dell'attualità della pericolosità sociale dopo il periodo di detenzione subito dall'imputato e, in secondo luogo, la mancata attivazione del subprocedimento per l'applicazione di una sanzione sostitutiva (legge 689/1981, come modificata dal d.lgs. 150/2022) e la mancanza di motivazione in ordine al suo eventuale rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale non abbia effettuato la necessaria verifica sulla persistenza e attualità della pericolosità sociale di Barbato all'indomani del periodo detentivo da lui patito. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.162/2024 (che ha eliminato la presunzione collegata al requisito dei due anni) e la giurisprudenza della Corte di legittimità, affermando che la rivalutazione va effettuata anche se la detenzione è inferiore ai due anni e che occorre distinguere la natura della detenzione (espiazione, che ha effetto rieducativo, vs custodia cautelare, indice di pericolosità). Poiché la Corte di appello non ha adeguatamente valutato se la detenzione fosse espiativa né ha dato motivazione sul punto, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente rispetto al secondo.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la sua applicazione presuppone che la misura di prevenzione sia effettivamente efficace e operativa, condizione che richiede la previa verifica della persistenza della pericolosità sociale quando l'esecuzione della misura è stata sospesa.
art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Comma 1-2-ter e 2-bis: disciplina decorrenza, sospensione e procedura di verifica della persistenza della pericolosita' sociale al termine della detenzione
Stabilisce il meccanismo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza durante la detenzione e la necessità che il tribunale verifichi la persistenza della pericolosità al termine della detenzione. La Corte costituzionale n.162/2024 ha eliminato la parte che subordinava la verifica al superamento del periodo di due anni, imponendo una rivalutazione concreta in ogni caso in cui l'esecuzione sia stata sospesa per detenzione.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante in relazione al subprocedimento per l'applicazione di sanzioni sostitutive; richiede l'attivazione delle garanzie procedurali previste quando è in discussione l'applicazione di sanzioni amministrative o sostitutive.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Rilevante sul piano procedurale per la disciplina dell'eventuale subprocedimento relativo a sanzioni sostitutive; quando la difesa chiede l'applicazione di una sanzione sostitutiva il giudice deve attivare il relativo accertamento e motivare la decisione.
legge 24 novembre 1981, n. 689 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevedono la possibilità di sanzioni sostitutive per alcune violazioni; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di avviare il subprocedimento per queste misure non possa essere ignorata e che, in caso di rigetto, debba essere fornita adeguata motivazione.
Corte costituzionale, sent. n.162/2024
Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 14 che legava la verifica della persistenza della pericolosità al superamento del limite dei due anni, affermando l'obbligo di una valutazione concreta della pericolosità anche quando la detenzione sia durata meno di due anni.
Sez. U, n. 51407/2018 (Cassazione, Grande Sezione)
Ha affermato che non è configurabile il reato di violazione della sorveglianza speciale se non è stata effettuata la rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità al momento della nuova sottoposizione alla misura, quando l'esecuzione era rimasta sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata.
Sez. 1, n. 14346/2025 (Pizzimenti)
Conferma il principio per cui l'omessa rivalutazione dei profili di attualità e persistenza della pericolosità sociale, anche se la detenzione è stata inferiore a due anni, determina il venir meno della condizione di efficacia della misura di prevenzione e inficia la configurabilità del reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione della sorveglianza speciale è rimasta sospesa per effetto di una detenzione, il giudice deve sempre verificare la persistenza e l'attualità della pericolosità sociale prima di ritenere efficiente la misura e reprimere eventuali violazioni, indipendentemente dalla durata della detenzione.
- Occorre distinguere la natura della detenzione: la detenzione per espiazione della pena ha, in generale, effetto rieducativo e impone una rivalutazione della pericolosità; la custodia cautelare è invece indice di pericolosità e non produce gli stessi effetti rieducativi.
- L'omessa o carente motivazione sulla natura della detenzione e sulla rivalutazione della pericolosità determina l'annullamento della condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
- Se la difesa chiede l'applicazione di sanzioni sostitutive (legge 689/1981 e succ. mod.), il giudice deve attivare il relativo subprocedimento e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto della richiesta.
- Le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione impongono al giudice di procedere a un accertamento concreto e motivato della necessità della misura preventiva, evitando presunzioni automatiche basate sulla durata della detenzione.
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