Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 1561 - Comm. Trib. Prov. Torino

CONTENZIOSO Atti impugnabili - Diniego all'istanza di sospensione della riscossione Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego all'istanza di sospensione della riscossione - Impugnabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione con cui era stata respinta la richiesta di sospensione della riscossione. L'istanza si fondava sull'assunto che la pretesa tributaria fosse venuta meno prima della data di esecutività del ruolo. L'Amministrazione aveva ritenuto l'istanza tardiva e, conseguentemente, aveva affermato il permanere dell'efficacia della pretesa tributaria. La questione riguardava quindi l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, del diniego di sospensione.

La decisione

È stato affermato che il diniego è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. La comunicazione, pur non avendo necessariamente carattere definitivo, rendeva conoscibile al contribuente una specifica pretesa tributaria e le ragioni fattuali e giuridiche poste a suo fondamento. Pertanto, il diniego non è stato considerato un atto meramente interno o privo di effetti, ma un atto lesivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Legge n. 228/2012, art. 1, commi 537-544

    Istanza finalizzata alla sospensione della riscossione quando il contribuente deduce l'inesistenza o il venir meno della pretesa tributaria.

    La procedura consente al contribuente di chiedere la sospensione della riscossione allegando che il credito tributario non è dovuto o è venuto meno. Il diniego adottato nell'ambito di tale procedimento può assumere rilevanza esterna e lesiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Atti impugnabili avanti le Commissioni tributarie.

    Sono impugnabili non solo gli atti formalmente definitivi elencati dalla norma, ma anche gli atti che portano concretamente a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e le ragioni che la sostengono, quando producono un effetto lesivo.

Massime di principio

  • Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è formalmente definitivo, quando rende concreta e conoscibile una determinata pretesa tributaria e produce un effetto pregiudizievole per il contribuente.
  • Il diniego di sospensione della riscossione non è necessariamente un atto interno: se conferma il permanere del debito e consente di comprenderne le ragioni, può essere contestato davanti al giudice tributario.
  • La qualificazione dell'atto dipende soprattutto dai suoi effetti sostanziali, non dal nome attribuito dall'Amministrazione o dalla sua collocazione nel procedimento.
  • Quando si contesta un diniego fondato sulla tardività dell'istanza, è opportuno verificare sia il rispetto dei termini sia la correttezza della ricostruzione della pretesa tributaria e della sua eventuale estinzione.
  • La tutela giudiziale può essere riconosciuta già al momento della comunicazione di un atto lesivo, senza dover necessariamente attendere l'adozione di un successivo atto della riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.