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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202400502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di ricalcolo del trattamento di fine servizio e mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, previo annullamento degli atti connessi e del silenzio serbato dalle amministrazioni sulle istanze presentate. Nel corso del giudizio, l’INPS ha rappresentato di avere adottato, in autotutela, provvedimenti favorevoli individuali, con ricalcolo del TFS e inclusione dei sei scatti stipendiali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa dei ricorrenti era stata pienamente soddisfatta dai provvedimenti adottati dall’INPS in autotutela durante il giudizio. È venuta meno sia la posizione di contrasto tra le parti sia l’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente venir meno dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito. Le spese di lite sono state compensate, considerata la celerità dell’autotutela, la stratificazione normativa della materia e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale; resta dovuto il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale fonte del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine servizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio esclude l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta provvedimenti in autotutela che soddisfano integralmente la pretesa azionata, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione sostanziale dell’interesse dedotto in giudizio; in tale ipotesi il giudice non deve pronunciarsi sul merito della legittimità degli atti o dei comportamenti originariamente contestati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando, tra gli altri elementi, la tempestività dell’autotutela amministrativa, la complessità e stratificazione della disciplina applicabile e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, ferma la ripetizione del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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