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Sentenza

Sentenza n. 5015/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 16 dicembre 2025 e successivamente sollecitata in data 4 aprile 2026, per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 titoli edilizi rilasciati in favore del sig. -OMISSIS-, siti in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202602345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di annullamento d'ufficio di titoli edilizi, asseritamente ottenuti sulla base di una falsa rappresentazione della preesistenza legittima di un manufatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un'istanza, successivamente sollecitata, diretta a ottenere l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 di un permesso di costruire del 2013 e dei titoli edilizi relativi all'immobile confinante. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, dell'art. 97 Cost. e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Secondo la ricorrente, la dichiarazione secondo cui il manufatto preesistente sarebbe stato legittimamente realizzato prima del 1967 era falsa, come emergerebbe da rilievi aerofotogrammetrici, documentazione urbanistica e catastale e dall'atto di acquisto del 1999. Da ciò avrebbe dovuto derivare un obbligo del Comune di attivare il procedimento di autotutela e di concluderlo con un provvedimento espresso, trattandosi di autotutela doverosa. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo la natura discrezionale dell'autotutela, nonché l'irricevibilità e l'infondatezza della pretesa per il decorso di circa tredici anni dal rilascio del titolo. Ha inoltre sostenuto la legittimità dell'immobile, richiamando titoli edilizi successivi e documentazione attestante la preesistenza del manufatto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. In via generale, il riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile non determina un obbligo generalizzato di provvedere, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e aggirerebbe i termini decadenziali per l'impugnazione. Tale regola, tuttavia, conosce eccezioni nelle ipotesi di autotutela normativamente doverosa o riconosciuta dalla giurisprudenza, tra cui rientra l'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante false rappresentazioni di fatti rilevanti. Nel caso concreto, gli elementi indiziari forniti dalla proprietaria confinante imponevano al Comune di avviare le verifiche sulla veridicità del presupposto dichiarato e di concluderle con un provvedimento espresso e motivato, anche se il titolo risaliva al 2013. L'obbligo riguardava l'attivazione e la conclusione del procedimento, non l'annullamento automatico del titolo: l'esito resta discrezionale, dovendo l'amministrazione valutare tutti gli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune è stato quindi condannato a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste uno specifico obbligo di provvedere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La falsa rappresentazione di fatti rilevanti può consentire il riesame del provvedimento anche oltre il termine ordinario, ma non comporta necessariamente l'annullamento: l'amministrazione deve verificare tutti i presupposti dell'autotutela e motivare la decisione finale.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    L'istanza fondata sull'asserita falsità della rappresentazione dei fatti impone all'amministrazione di avviare le verifiche e di concludere il procedimento, pur lasciando discrezionale l'esito concreto dell'annullamento.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    È richiamato come possibile fonte di un esito vincolato dell'autotutela quando ricorrano i relativi presupposti, distintamente dall'ordinario potere discrezionale di annullamento d'ufficio.

  • art. 117 c.p.a.

    Il silenzio dell'amministrazione nei casi in cui sussiste l'obbligo di provvedere è coercibile mediante il rito avverso il silenzio.

Massime di principio

  • L'istanza di riesame di un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, di regola, non impone all'amministrazione di provvedere; tale regola non opera quando l'istanza sollecita verifiche riconducibili a un'ipotesi di autotutela normativamente doverosa o specificamente riconosciuta dall'ordinamento.
  • Quando un provvedimento ampliativo sia stato asseritamente ottenuto mediante false rappresentazioni di fatti rilevanti, l'amministrazione deve avviare le verifiche preordinate all'eventuale annullamento d'ufficio e concluderle con un provvedimento espresso e motivato, anche se è decorso il termine ordinario per l'esercizio dell'autotutela.
  • La falsa rappresentazione dei fatti consente di prescindere dal termine temporale previsto per l'annullamento d'ufficio, ma non rende automaticamente doveroso l'annullamento: salvo i casi di esito vincolato previsti dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, l'amministrazione deve ancora valutare l'interesse pubblico e gli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
  • Il proprietario di un immobile confinante può sollecitare il Comune a verificare la legittimità di titoli edilizi relativi all'immobile limitrofo; ove l'istanza prospetti elementi concreti sulla falsità dei presupposti dichiarati, il silenzio dell'amministrazione sull'avvio e sulla conclusione delle verifiche è illegittimo e può essere fatto valere con l'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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