Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società beneficiaria di contributi pubblici ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza/sentenza di legittimità che, in precedente giudizio, aveva accolto il ricorso della Regione e rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione volta alla restituzione degli aiuti ritenuti incompatibili con il mercato comune. La ricorrente ha dedotto un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello aveva già accertato in concreto la diligenza dell'operatore economico e quindi la sussistenza di un legittimo affidamento, oltre ad aver trascurato che l'onere di diligenza sarebbe stato adempiuto mediante verifica del contenuto della decisione di approvazione pubblicata sulla GUCE e delle successive direttive di attuazione. La Regione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a rimettere in discussione valutazioni e principi di diritto già espressi nella precedente decisione, in particolare sul dovere del beneficiario di verificare direttamente la decisione della Commissione UE e sulla necessità del rispetto della procedura di cui all'art. 108 TFUE per poter invocare il legittimo affidamento. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio non è configurabile quando la censura investe valutazioni giuridiche o la ricostruzione di punti decisivi già esaminati dalla sentenza impugnata.
art. 108 TFUE
gli aiuti di Stato possono essere fatti valere come legittimamente affidabili solo se concessi nel rispetto della procedura di controllo prevista dalla norma; in difetto, il beneficiario non può invocare l'affidamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per contestare l'interpretazione del diritto o la valutazione di fatti già discussi e scrutinati dal giudice.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la decisione impugnata abbia espressamente preso posizione sul punto controverso, anche se la parte ritiene erronea la soluzione adottata.
- In materia di aiuti di Stato, il beneficiario può invocare il legittimo affidamento solo se l'aiuto è stato concesso nel rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità; il dovere di diligenza impone di verificare direttamente il contenuto della decisione europea, indipendentemente dal comportamento dell'autorità nazionale erogatrice.
- La contestazione della mancata considerazione di una presunta diligenza già accertata in altro giudizio non integra errore di fatto se la sentenza revocanda ha invece affermato in modo espresso l'inosservanza di tale onere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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