Cassazione Penale, Ordinanza n. 18682/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La difesa del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza dell'11 ottobre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. L'unico motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per asserita violazione dell'art. 47 ord. pen.; in sostanza, però, il ricorso mirava a contestare la motivazione del provvedimento e a proporre una lettura diversa dei fatti: la difesa valorizzava gli elementi positivi del programma trattamentale (lavoro esterno e permessi premio) e contestava la valutazione del Tribunale sull'assenza di revisione critica e sulla pendenza di un procedimento per rapina. La Corte rileva che il ricorso si risolveva in una sollecitazione a rivalutare il merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva posto a base del rigetto l'assenza di revisione critica, la pendenza di un processo per rapina e il fatto che il programma trattamentale richiamato riguardasse misure ancora non fruite (lavoro esterno e permessi premio). Secondo la Corte è ragionevole, in un'ottica di progressività e gradualità del trattamento, attendere l'esito dei permessi premio prima di concedere la misura alternativa, potendo il giudice di sorveglianza richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali prima di ammettere il condannato all'affidamento in prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La deduzione formalmente qualificata come violazione di legge non può trasformarsi in un riesame del merito e della motivazione, se il ricorso mira in realtà a prospettare una diversa lettura dei dati fattuali.
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa che presuppone una valutazione favorevole del percorso rieducativo e della capacità del condannato di osservare le prescrizioni.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare la misura quando ritenga non ancora sufficientemente verificata la effettiva revisione critica del condannato e preferisca un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazione trattamentale.
- La progressività e gradualità del trattamento penitenziario consentono al giudice di sorveglianza di valorizzare l'esito di permessi premio o di altri benefici già concessi prima di ammettere il detenuto a una misura alternativa più ampia.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una rilettura alternativa degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione impugnata non presenti vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà.
- La mera presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto non impone automaticamente la concessione della misura alternativa, potendo il giudice richiedere ulteriori verifiche sulla sua capacità di rispettarne le prescrizioni.
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