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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25691/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Nel 2010 il conduttore di un appartamento appartenente a un ente di edilizia residenziale pubblica, in un edificio nel quale l’ente possedeva soltanto quattro unità immobiliari, convenne in giudizio l’ente e il condominio. Chiese di accertare che non fosse tenuto ad anticipare somme al condominio, ma a pagare a consuntivo, o in subordine a concorrere pro quota soltanto per determinate spese; che il rimborso fosse limitato agli oneri accessori, con esclusione delle spese di assicurazione dello stabile, del compenso dell’amministratore, delle spese di amministrazione e degli interventi di manutenzione sulle parti comuni; e che il condominio non vantasse crediti nei suoi confronti. Chiese inoltre la condanna dell’ente al pagamento di euro 436,77, oltre accessori, e, in subordine, quella del condominio. Il Tribunale di Bari rigettò integralmente le domande e condannò l’attore alle spese. La Corte d’appello di Bari dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo i motivi oscuri, non pertinenti e non correlati alla motivazione di primo grado, e valorizzando anche la difformità tra le conclusioni dell’atto di appello e quelle degli scritti conclusivi. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l’appello conteneva una ricostruzione giuridica alternativa e contestava la sentenza di primo grado nella sua interezza; con il secondo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle prime due domande originarie, deducendo che la relativa censura era specifica e che l’atto di appello aveva criticato le statuizioni di merito. Ha inoltre richiamato le domande originariamente formulate, una principale nei confronti dell’ente per arricchimento senza causa e una subordinata nei confronti del condominio per ripetizione di indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e cassato la sentenza della Corte d’appello di Bari. Esaminando direttamente l’atto di appello, essendo stato denunciato un error in procedendo, ha rilevato che la decisione di primo grado era stata censurata nella sua interezza e che le sue singole parti erano state richiamate e contestate con argomentazioni alternative prevalentemente giuridiche. La denuncia di omessa pronuncia sulle prime due domande non richiedeva, per sua natura, ulteriori particolari specificazioni. La divergenza tra le conclusioni iniziali e quelle finali del giudizio d’appello era soltanto parziale: alcune domande erano state abbandonate o sostituite dalla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma la domanda relativa alle spese condominiali e quella subordinata risultavano sostanzialmente reiterate. Tale divergenza non era dunque idonea a giustificare l’inammissibilità dell’appello, che avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. La Corte ha rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

    I motivi d’appello devono rendere chiaramente riconoscibili i punti impugnati e le ragioni di dissenso, contrastando le motivazioni della sentenza, ma non richiedono formule sacramentali né la predisposizione di una decisione alternativa. Le ragioni già esposte in primo grado possono essere riproposte, purché producano una critica adeguata e specifica, riferibile alle statuizioni impugnate e comprensibile al giudice del gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    Va inoltre rilevato che, con riferimento alle prime due domande di accertamento proposte con l’atto introduttivo del primo grado di giudizio, l’appellante ha anche denunciato il vizio di omessa pronuncia, il che non richiedeva, sul punto, particolari specificazioni.

    La censura d’appello che denuncia l’omessa pronuncia su domande formulate in primo grado non richiede particolari specificazioni ulteriori, quando individua le domande sulle quali il giudice avrebbe omesso di decidere.

Massime di principio

  • Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., l’appello è specifico quando individua chiaramente le questioni e i punti contestati e affianca alle richieste una parte argomentativa che contrasti le ragioni della decisione impugnata; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
  • La riproposizione in appello delle ragioni già addotte in primo grado può soddisfare l’onere di specificità, purché consenta di comprendere con certezza le censure in relazione alle statuizioni impugnate.
  • La denuncia di omessa pronuncia su domande individuate non richiede particolari specificazioni ulteriori.
  • Una difformità solo parziale tra le conclusioni formulate nell’atto di appello e quelle precisate negli scritti conclusivi non giustifica, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione, quando le conclusioni finali non sono in contrasto con quelle originarie e le domande risultano sostanzialmente reiterate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

Testo integrale

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